Penale : Art. 595 cp Diffamazione

9 Mag

Penale : Art. 595 cp Diffamazione

In tema di diffamazione, affinchè vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l’astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto utilizzate nel significato sociale oggettivo che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell’agente, sicchè il dolo richiesto è quello generico, anche nella forma del dolo eventuale, purchè il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. In detto contesto, invece, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l’intenzione o lo scopo del soggetto agente siano necessariamente di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive (ex multis, Sez. 5, n. 935 del 16 dicembre 1998, dep. 1999, Rv. 212343-01; Sez. 5, n. 4364 del 12 dicembre 2012, dep. 2013, Rv. 254390 – 01). Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06/04/2023) 20-04-2023, n. 16954

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