Penale : Art. 610 cp Violenza Privata

26 Gen

Penale : Art. 610 cp Violenza Privata

L’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa e ulteriore rispetto al fatto in cui si esprime la violenza, sicché il delitto dì cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, ossia il “pati” cui la persona offesa sia costretta (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di violenza privata nella condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo aver fatto irruzione nella sala di un convegno, avevano minacciato il relatore, così da costringere questi ed i partecipanti a subire, per un apprezzabile lasso temporale, l’interruzione dell’attività scientifica in atto; massime conformi: n. 47575 del 2016 rv. 268405 – 01, n. 1215 del 2015 rv. 261743 – 01, n. 10132 del 2018 rv. 272796 – 01). In sostanza occorre che il costringimento si verifichi a causa della violenza e della minaccia e che sussista il dolo generico avente ad oggetto tale evento di costrizione come conseguenza della propria condotta. Infatti, il delitto di violenza privata tende a garantire non la libertà fisica o di movimento, bensì la libertà psichica dell’individuo e perciò si realizza quando l’agente, col suo comportamento violento o intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, così da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione. Presupposto essenziale del delitto è dunque la preesistenza di una libertà di determinazione e di azione di chi subisce la condotta criminosa. Questo effetto è quello che l’agente si propone di realizzare e si identifica pertanto, anche nella prospettiva psicologica, con lo scopo di costringere altri a tenere un determinato comportamento, senza che abbiano rilievo rispetto a quello immediatamente perseguito, fini ulteriori o mediati e tanto meno i particolari motivi dell’azione (Sez. 5, n. 4554 del 14/01/1987, Amore, Rv. 175659 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.2220 del 19/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:2220PEN), udienza del 24/10/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CANANZI FRANCESCO

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