Penale : Art. 610 cp Violenza privata e sequestro di persona

16 Mar

Penale : Art. 610 cp Violenza privata e sequestro di persona

Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma e ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all’art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685 – 01); il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso; pertanto, quando l’agente persegua un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati (cfr., così, Sez. 5, n. 10543 del 31/10/2014, Pizzardi, Rv. 263453 – 01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8982 del 01/03/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:8982PEN), udienza del 14/02/2024, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI

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