Penale : Art. 610 e 629 cp Violenza privata – estorsione  differenze

3 Mag

Penale : Art. 610 e 629 cp Violenza privata – estorsione  differenze

Ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto occorre preliminarmente considerare la distinzione tra il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., ed il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p.. Oltre al bene giuridico tutelato, per cui il primo è posto a tutela della libertà morale, il secondo, quale reato plurioffensivo, presenta come oggettività giuridica sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione, l’estorsione è fattispecie speciale rispetto alla violenza privata presentando come elementi specializzanti l’ingiusto profitto e l’altrui danno i quali costituiscono l’evento della fattispecie incriminatrice. Conseguentemente il discrimen si colloca nella presenza o assenza di un ingiusto profitto con altrui danno; a tal fine la giurisprudenza costante ha affermato che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013 Ud. (dep. 05/02/2013) Rv. 255242). Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11/04/2023) 17-04-2023, n. 16242

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