Penale: Art. 624 CP Furto consumato o tentato criterio distintivo

3 Ott

Penale: Art. 624 CP Furto consumato o tentato criterio distintivo

In materia di furto: – «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e dunque «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell’avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 2740115 – 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483);- «ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l’esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, c:it., che condivisibilmente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 – 01). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.35253 del 21/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35253PEN), udienza del 09/06/2022, Presidente CAPUTO ANGELO  Relatore FRANCOLINI GIOVANNI

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