Penale : Art. 646 cp  Appropriazione indebita di denaro

16 Lug

Penale : Art. 646 cp  Appropriazione indebita di denaro

«in tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l’immutabilità del quadro normativo di riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del “denaro”, contenuta nell’art. 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga, si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva che ove il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può astrattamente integrarsi una condotta di appropriazione indebita» (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01, relativa a una fattispecie concernente un’operazione di cartolarizzazione di provviste finanziarie di una società, di cui era stato deliberato l’accantonamento per il pagamento di oneri fiscali, mediante l’emissione di assegni bancari in favore del nuovo amministratore, da questi successivamente negoziati). La sentenza n. 43634 del 23/09/2021, cit., ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui risponde del delitto di appropriazione indebil:a, cui all’art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione„ violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.24136 del 05/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24136PEN), udienza del 04/04/2023, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

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