Penale : Art 649  cp Causa di non punibilità

11 Apr

Penale : Art 649  cp Causa di non punibilità

L’esimente di cui all’art. 649 c.p., come correttamente evidenziato dai giudici di merito, si applica anche al reato di tentata estorsione purchè questo non sia commesso con violenza sulle persone (cfr. Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712 – 01; Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, dep. 2014, Piras, Rv. 258198 – 01).  In una corretta prospettiva interpretativa, d’altro canto, la violenza sulle cose che non sia in concreto diretta nei confronti della persona offesa rappresenta una modalità di commissione della minaccia e non esclude pertanto l’operatività della citata causa di esclusione della punibilità (cfr. Sez. 2, n. 33614 del 13/10/2020, P., Rv. 280234 – 01).   I giudici di merito hanno escluso la sussistenza della esimente invocata ritenendo che la condotta dell’imputato, caratterizzata dal lancio in una occasione di una grossa pietra che ha provocato la rottura di una finestra dell’abitazione all’interno della quale si trovavano la nonna e la sorella, costituisse atto di violenza nei confronti delle persone. Tale conclusione, proprio in virtù della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, non risulta corretta. Dalla motivazione del provvedimento, infatti, risulta che il ricorrente si è limitato a indirizzare la propria violenza sulle cose, il portone dell’abitazione e una finestra, senza in alcun modo attingere una delle due donne. Condotta questa che, se pure senza dubbio diretta a minacciare e intimidire le persone offese, non è qualificabile come un atto di violenza diretto alla persona tale da escludere l’applicazione dell’esimente. Nè sul punto, d’altro canto, può assumere rilievo la considerazione contenuta nella sentenza, secondo la quale l’azione avrebbe comunque creato un pericolo all’incolumità della nonna che era all’interno dell’abitazione, seppure in una stanza diversa da quella la cui finestra è stata attinta dalla pietra, ciò in quanto la violenza deve essere direttamente indirizzata nei confronti della persona, nulla potendo rilevare l’esistenza di un pericolo solo potenziale e astratto che dalla violenza sulla cosa possa derivare un danno alla persona, che peraltro nel caso di specie non si è nè avrebbe potuto verificarsi. . Il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. quanto al reato di cui al capo 2), la tentata estorsione in danno della sorella e della nonna, impone l’annullamento della sentenza impugnata sul punto e l’eliminazione della pena di mesi otto ed Euro quattrocento di multa applicata in continuazione per tale reato.  Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01/12/2022) 09-03-2023, n. 10031

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