Penale : Art. 660 cp  Molestie elemento soggettivo

3 Ott

Penale : Art. 660 cp  Molestie elemento soggettivo

l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (fra molte, Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Vidoni, Rv. 274537; Sez. 1, n. 33267 dell’11/6/2013, Saggiomo, Rv. 256992). Infatti, in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dall’elemento della “petulanza”, nei termini prima descritti, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.660 cod. pen., la coscienza e volontà di tale condotta, a nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell’azione, in relazione alla quale si configura il dolo (Sez. F, n. 32321 del 26/7/2007, P.G. in proc. Paolini, Rv. 236798; Sez. 1, n. 5855 del 6/12/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 218122; Sez. 1, n. 13555 del 26/11/1998, Faedda, Rv. 212059; Sez. 1, n. 7051 del 30/4/1998, Morgillo, Rv. 210724). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.35330 del 22/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35330PEN), udienza del 21/04/2022, Presidente ZAZA CARLO  Relatore CASA FILIPPO

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