Penale : Colpa Cosciente

31 Gen

Penale : Colpa Cosciente

Va qui ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell’imputato (cfr. Sez. 4, n. 12351 del 15/01/2020, Rv. 278917 — 01). La colpa con previsione, in altri termini, ricorre quando l’agente prevede, in concreto, che la sua condotta possa cagionare l’evento, ma si rappresenta di essere in grado di evitarlo. Il giudice che valuta la responsabilità, pertanto, deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non la prevedibilità in astratto, bensì la previsione dell’evento, in concreto, da parte dell’imputato, non evincibile ex se dalla gravità della violazione in sé considerata. Non basta, come nel caso, un generico riferimento allo stato di alterazione del conducente e alla velocità “molto elevata” del mezzo, ma occorre valutare, con giudizio ex ante, se l’odierno ricorrente possa essersi rappresentato, in tempo utile per poter diversamente determinarsi, l’evento lesivo come concretamente realizzabile e se, e in ragione di quali valutazioni, possa essere stato animato dalla ragionevole convinzione di poterlo scongiurare (cfr. Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Rv. 273460 – 01; v. anche Sez. 4, n. 24612 del 10/04/2014, Rv. 259239 – 01). Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.3273 del 25/01/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:3273PEN), udienza del 16/11/2022, Presidente DOVERE SALVATORE  Relatore RANALDI ALESSANDRO

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