Penale : Diffamazione a mezzo posta elettronica competenza territoriale

3 Ott

Penale : Diffamazione a mezzo posta elettronica competenza territoriale

Occorre  premettere che quello di diffamazione è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa percepiscono l’espressione offensiva (ex multis Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006, Cicino ed altro, Rv. 234528). Per individuare tale luogo qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica è necessario sottolineare come l’e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione. Diversamente, dunque, a quanto condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008, Tardivo, Rv. 239832; Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 252964) con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricati su siti web o diffusi sui social media, nell’ipotesi dell’invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell’effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un’operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato “scaricato” (e cioè trasferito sul dispositivo dell’utente dell’indirizzo), mentre l’effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 55386 del 22/10/2018, Assirelli, Rv. 274608). Nel caso di specie tale prova è stata raggiunta quantomeno con riguardo a due dei destinatari del messaggio, condizione sufficiente a considerare il luogo di consumazione del reato quello in cui la ricezione del messaggio è avvenuta,Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.38144 del 18/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:38144PEN), udienza del 27/06/2023, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore PISTORELLI LUCA

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