Penale : Esercizio arbitrario proprie ragioni

28 Set

Penale : Esercizio arbitrario proprie ragioni

Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell’agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, è altrettanto vero che detto principio deve essere posto in connessione con l’esigenza di una valutazione in concreto della offensività della condotta, e cioè con la verifica della incidenza che il mutamento della destinazione della cosa abbia avuto sull’interesse della persona offesa a salvaguardare il mantenimento inalterato dello stato dei luoghi (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479). Se, cioè, ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi la “violenza” sulle cose può ritenersi realizzata da un mutamento della loro destinazione che si traduca nell’impedirne l’uso, detto impedimento deve assumere connotati di permanenza o almeno di continuità o sufficiente stabilità temporale e – per ciò stesso – di congiunta concretezza, intesa come ostacolo attuale e ineludibile alla necessità di utilizzazione del bene (“cose”) (Sez. 6, n. 4373 del 28/10/2008, dep. 2009, Sola, Rv. 242777).  Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.37334 del 13/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37334PEN), udienza del 08/06/2023, Presidente RICCIARELLI MASSIMO  Relatore SILVESTRI PIETRO

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