Penale : Sulla GU n.63 del 15-3-2024) è stata pubblicata la LEGGE 4 marzo 2024, n. 25  avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale  e  altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale  scolastico”. 

16 Mar

Penale : Sulla GU n.63 del 15-3-2024) è stata pubblicata la LEGGE 4 marzo 2024, n. 25  avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale  e  altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale  scolastico”. 

 Modifica all’articolo 61 del codice penale 

All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies)  e’ aggiunto il seguente:

«11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi  con  violenza  o minaccia, in danno di un dirigente scolastico  o  di  un  membro  del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  o  ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».

Modifiche all’articolo 336 del codice penale  

All’articolo 336 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

    a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

      «La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto  e’  commesso dal genitore esercente la responsabilita’ genitoriale  o  dal  tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,   tecnico   o ausiliario della scuola»;

    b)  al  secondo  comma,  le  parole:  «persone  anzidette»   sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui  al  primo  e  al  secondo comma».

 Modifica all’articolo 341-bis del codice penale

 All’articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo  comma  e’ inserito il seguente:

    «La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso dal genitore  esercente  la  responsabilita’  genitoriale  o  dal  tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

Vigente al: 30-3-2024 

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