Penale : Sulla GU n.63 del 15-3-2024) è stata pubblicata la LEGGE 4 marzo 2024, n. 25 avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”.
Modifica all’articolo 61 del codice penale
All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) e’ aggiunto il seguente:
«11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».
Modifiche all’articolo 336 del codice penale
All’articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso dal genitore esercente la responsabilita’ genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;
b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».
Modifica all’articolo 341-bis del codice penale
All’articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso dal genitore esercente la responsabilita’ genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».
Vigente al: 30-3-2024
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