Penale : Tentato omicidio dolo eventuale e dolo alternativo

21 Apr

Penale : Tentato omicidio dolo eventuale e dolo alternativo

Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione e dalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di indicatori fattuali capaci di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 – 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato “così poco estrinseco” come l’atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici»; in tal senso, da ultimo Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 -01). 3.2.2. L’analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale. Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 – 01 per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nel caso di azione posta in essere con accettazione dell’evento, l’autore può manifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda della considerazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità di verificazione dell’evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l’autore non si limita ad accettarlo come conseguenza accessoria ma di fatto lo vuole e ciò con un’intensità maggiore di quelle indicate in precedenza. Se l’evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d’altro canto, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e un evento perseguito come scopo finale. Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione dell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e, nell’ipotesi in cui l’evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale. In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l’evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via cumulativa e alternativa, l’evento di lesioni (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 – 01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 – 01). Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch’esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Meraviglia, Rv. 252046 – 01). La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipo alternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendo riferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell’effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell’azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.15862 del 16/04/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:15862PEN), udienza del 10/01/2024, Presidente MOGINI STEFANO  Relatore MONACO MARCO MARIA

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