Polizia Giudiziaria: Art. 14 TU Stranieri giustificato motivo

11 Dic

Polizia Giudiziaria: Art. 14 TU Stranieri giustificato motivo

L’insussistenza di un giustificato motivo, in relazione alla mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’assenza di giustificato motivo, quindi, concorre a tratteggiare la tipicità del modello legale, assumendo la veste di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810-01; Sez. 1, n. 55 dell’01/12/2010, Vucitrna, Rv. 249494). Deve, inoltre, rilevarsi che il carattere aperto della clausola dell’art. 14, comma 5 -quater, T .U. imm. si giustifica con l’impossibilità di elencare – prioritariamente e nel dettaglio – tutte le situazioni astrattamente in grado di giustificare l’inosservanza del precetto ed è comunque ossequiosa del principio di tassatività, restandone escluse le ipotesi di inesigibilità dell’allontanamento (Sez. 1, n. 30012 del 13/07/2021, Diame, non mass.). Occorre, pertanto, che ricorrano «situazioni ostative di particolare rilevanza, che devono emergere nel caso concreto, incidendo sulla stessa possibilità, soggettiva e oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola estremamente difficoltosa» (Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, Ech Charrady, Rv. 264936). 2.1. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha anche precisato quanto segue: «In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – della cui allegazione è onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.48095 del 04/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:48095PEN), udienza del 06/10/2023, Presidente CASA FILIPPO  Relatore LANNA ANGELO VALERIO

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