Polizia Giudiziaria: Art. 195, comma 4, cod. proc. pen Divieto di deposizione indiretta resa dalla  polizia giudiziaria

29 Dic

Polizia Giudiziaria: Art. 195, comma 4, cod. proc. pen Divieto di deposizione indiretta resa dalla  polizia giudiziaria

Questa Corte, assolutamente consolidato sul punto, che ha provveduto a definire e delimitare il divieto probatorio della deposizione indiretta resa dall’uff.le di polizia giudiziaria (solo tra le più recenti, Sez. 4, n. 16830 del 10/02/2021, Rv. 281073; Sez. 2, n. 29172 del 08/09/2020, Rv. 278811) attenendosi strettamente al dato testuale (conformato dalla Corte costituzionale, sent. 305/2003 e già interpretato dalle Sez. U. di questa Corte, n. 36747 del 28/5/2003, Torcasio, Rv. 225469), concludendo che il divieto imposto dall’art. 195, comma 4, del codice di rito opera solo in relazione alle “dichiarazioni” (verbalizzate o meno esse siano) rese nel corso del procedimento, non ostracizzando invece le libere espressioni verbali rese al di fuori di esso (tra le tante: Sez. 1, n. 33821, del 20/6/2014, Rv. 263219; Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013, Rv. 254678), intendendo con l’espressione “dichiarazioni”, non le libere espressioni verbali rese nel corso di colloqui estemporanei intervenuti nell’immediatezza del fatto ed essenziali nelle fasi concitate del postfatto, ma solo quelle inserite in un momento dialogico investigativo (un dialogo sincronico) che muove nell’alveo di un procedimento già incardinato. Gli “altri casi” per i quali l’art. 195, comma 4, legittima la testimonianza de auditu dell’uff.le di polizia giudiziaria si riducono, infatti, alle sole ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dal teste dibattimentale “al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime”, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un “dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità”. Esemplificativamente, si pensi alle frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nell’immediatezza dell’episodio criminoso; alle dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche – quali perquisizioni, accertamenti su luoghi – o atipiche – quali appostamenti, pedinamenti e osservazioni (così, in motivazione, le Sezioni unite del 2003, n. 36747). L’eccepita inutilizzabilità non vince peraltro (almeno limitatamente ai fatti descritti ai capi 1 e 3), neppure la prova di resistenza costituita da altro e differente corredo indiziario convergente, autonomamente utilizzabile. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.49948 del 15/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:49948PEN), udienza del 26/10/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore PERROTTI MASSIMO

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