Polizia Giudiziaria: Art. 334 cp Per chi da remoto cancella dati su smartphone  sottoposto a sequestro

23 Gen

Polizia Giudiziaria: Art. 334 cp Per chi da remoto cancella dati su smartphone  sottoposto a sequestro

Integra il delitto di cui all’art. 334 cod. pen. la condotta del proprietario di uno smartphone sottoposto a sequestro probatorio che, accedendo da remoto al dispositivo, cancelli tutti i dati informatici in esso presenti, trattandosi di reato a forma libera suscettibile di essere commesso anche con modalità telematiche (Sez. 5, 4343 del 21/10/2022, dep. 2023, Z., Rv. 283963 – 01) .In quella sede si è ribadito: a) che la fattispecie incriminatrice tutela l’interesse della pubblica amministrazione al rispetto del vincolo cautelare imposto (Sez. 6, n. 6238 del 21/01/1976, Casagrande, Rv. 133602 – 01), che nel caso di sequestro penale di tipo probatorio è quello della conservazione del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, necessari al prosieguo delle indagini e all’accertamento del reato; b) che, come si desume sistematicamente dall’art. 635-bis cod. pen, è ben possibile che i dati informatici siano comunque suscettibili di condotte di danneggiamento, quali la distruzione o anche la cancellazione; c) che anche il singolo dato informatico ha, infatti, una sua identità fisica, essendo modificabile, misurabile e anche cancellabile, facendo parte del sequestro a tutti gli effetti, quale contenuto del contenitore sequestrato; d) che, ai sensi del citato art. 334 cod. pen., la condotta è a forma libera e può essere attiva o emissiva mentre la fattispecie incriminatrice non contiene alcuna descrizione tassativa della stessa, venendo descritto solo l’evento dannoso, appunto la sottrazione o il danneggiamento.   Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.1808 del 15/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1808PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente ZAZA CARLO  Relatore DE MARZO GIUSEPPE

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