Polizia Giudiziaria: Art. 337 e 341 bis cp   L’oltraggio non è assorbito dalla resistenza a p.u.

23 Nov

Polizia Giudiziaria: Art. 337 e 341 bis cp   L’oltraggio non è assorbito dalla resistenza a p.u.

L’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che il reato di oltraggio, previsto dall’art. 341-bis cod.pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769). Questa Corte di cassazione ha osservato, invero, (Sez. 6, n. 34951 del 26/06/2018, Muoio, non massimata) come i due reati presentino una struttura diversa e, sotto altro profilo, tutelano beni giuridici differenti, con conseguente irrilevanza del fatto che gli stessi possano coincidere o, addirittura, coesistere, come avvenuto nella vicenda in esame.  Il bene tutelato dall’art. 337 cod. pen. è rappresentato dalla sicurezza e dalla libertà di azione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nel compimento di individuati atti del proprio pubblico ufficio o servizio; il reato di oltraggio (quale reintrodotto, dopo anteriore abrogazione, dalla legge n. 94 del 2009) tutela certamente anche l’onorabilità e il prestigio individuali (immagine esterna) del pubblico ufficiale che compie attività d’istituto. Sotto altro profilo, l’offesa rivolta nei confronti del pubblico ufficiale non rientra tra gli elementi strutturali ricompresi nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente impossibilità che detta azione possa ritenersi assorbita nella fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. in ragione della mera sovrapposizione di plurime condotte costituenti differenti reati (cfr.: Sez. 5, n. 49478 del 09/10/2013, Mereu, Rv. 257830; Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 257100). La differente consistenza delle varie condotte ricomprese strutturalmente nella resistenza a pubblico ufficiale e nell’oltraggio, emerge palese anche dal venir meno dell’aggravante della commissione del fatto realizzato con violenza o “minaccia”, prevista nel previgente oltraggio ex art. 341, terzo comma, cod. pen.; la eliminazione di una concreta modalità di realizzazione della fattispecie prevista dall’attuale art. 341-bis cod. pen. rende palese l’autonomia attuativa del reato di resistenza, rispetto a coeve, ma non sovrapponibili, frasi offensive rivolte al pubblico ufficiale (arg. ex Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fiorillo, Rv. 253108). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.46020 del 15/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:46020PEN), udienza del 26/10/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore COSTANTINI ANTONIO

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