Polizia Giudiziaria : Art 341 bis cp Oltraggio a pubblico ufficiale anche in cella

15 Nov

Polizia Giudiziaria : Art 341 bis cp Oltraggio a pubblico ufficiale anche in cella

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno “ius excludendi alios”; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417; Sez. 7, Ord. n. 21506 del 16/03/2017, Roman, Rv. 269781). Ai fini della qualificazione dell’ambiente come luogo aperto al pubblico, è in vero essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l’accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico.snpen2019621163S   Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.2116321163 del 15/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:21163PEN)2019, udienza del 12/02/2019, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore MOGINI STEFANO 

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