Polizia Giudiziaria: Art. 351 cpp Dichiarazioni raccolte dalla pg e non sottoscritte dall’interessato sono utilizzabili

12 Giu

Polizia Giudiziaria: Art. 351 cpp Dichiarazioni raccolte dalla pg e non sottoscritte dall’interessato sono utilizzabili

Secondo la giurisprudenza che si condividei il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poiché, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria (Sez. 5, Sentenza n. 9976 del 20/12/2017, dep. 2018, Angrisano, Rv. 272799 – 01; Sez. 6, sentenza n. 24 del 20/11/2006, dep. 2007, Terzi Rv. 235755 – 01) Di contro si è deciso che le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell’ipotesi di inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. proc. pen.; secondo questo indirizzo la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell’emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell’art. 273 cod. proc. pen., non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell’imputato (Sez. 6, Sentenza n. 21937 del 01/04/2003, Casaburro, Rv. 225681 – 01). La ragione per la quale si intende dare continuità al primo degli orientamenti citati, che assimila la dichiarazione non sottoscritta raccolta in un verbale formato dalla polizia giudiziaria a quella regolarmente sottoscritta, si rinviene nella “idoneità certificante” della polizia giudiziaria che raccoglie, e appunto certifica, la corrispondenza al dichiarato delle informazioni verbalizzate. Si tratta di una linea interpretativa che ricalca quella già tracciata in relazione alla mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio; sul punto si è affermato che deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall’indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti dì sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l’omessa sottoscrizione delle “persone intervenute” non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l’atteggiamento dell’interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, Sentenza n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931). In conclusione ribadito che le dichiarazioni raccolte ex art. 350 cod. proc. pen. abbiano una utilizzabilità “limitata” alla fase investigativa ed ai riti a prova contratta, si ritiene che tale utilizzabilità non venga meno a causa della mancata sottoscrizione del verbale nel quale le dichiarazioni sono riversate: la corrispondenza del verbalizzato al dichiarato risulta infatti dalla certificazione effettuata dalla polizia giudiziaria, che può essere messa in dubbio dalla dichiarazione di disconoscimento, ma non dal rifiuto immotivato di sottoscrizione. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.22488 del 09/06/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:22488PEN), udienza del 28/04/2022, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore RECCHIONE SANDRA

Rispondi