Polizia Giudiziaria: Art. 385 cp Evasione

20 Nov

Polizia Giudiziaria: Art. 385 cp Evasione

La costante giurisprudenza di questa Corte qualifica il delitto di evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti da intendersi cioè consumato nel momento in cui l’agente si allontana, senza giustificato motivo, dall’abitazione o dal luogo in cui si trovi agli arresti o in espiazione pena. Ne consegue che il delitto si protrae fino al momento in cui l’autore torna in quel luogo, tanto da ripristinare effettivamente i controlli da parte delle forze di polizia o abbia consentito la sua sottoposizione ad essi, nucleo della fattispecie (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv.279676). Il rientro temporaneo ed occasionale nell’abitazione in cui l’autore è tenuto dall’autorità giudiziaria, determinato da esigenze contingenti ed estemporanea, non interrompe l’effetto permanente della precedente evasione. Perché sia configurabile una nuova condotta illecita è necessario che l’evaso torni nel luogo fissato per l’esecuzione della misura cautelare o dell’espiazione pena in modo da ripristinare nuovamente la sottoposizione agli accertamenti da parte delle autorità. Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.45510 del 10/11/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:45510PEN), udienza del 26/10/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA

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