Polizia Giudiziaria: Art. 495 cp Falsa indicazioni sulla propria identità personale

28 Apr

Polizia Giudiziaria: Art. 495 cp Falsa indicazioni sulla propria identità personale

La condotta contestata deve essere effettivamente sussunta nella fattispecie descritta nell’art. 495 c.p., in quanto le false di dichiarazioni sulla reale identità sono state fornite agli agenti operanti da parte di un soggetto (che ha dichiarato di essere) sprovvisto di documenti d’identità. In tali casi, per l’assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262658).  Ciò che integra il reato, a fronte del generale obbligo di dare corrette indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o sulle altre qualità personali (sanzionato dall’art. 651 c.p.), è l’assenza di documenti d’identità (che, se posseduti, si ha l’obbligo di esibirli: art. 294 reg. es. TULPS). Perchè, in mancanza di un valido documento identificativo, il soggetto è comunque tenuto a declinare le proprie esatte generalità, rispetto alle quali, appunto, la dichiarazione resa ha funzione attestativa. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28/02/2023) 07-04-2023, n. 14935

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