Polizia Giudiziaria: Art. 6 TU Stranieri Mancata esibizione senza giustificato motivo di documento o del permesso di soggiorno

30 Gen

Polizia Giudiziaria: Art. 6 TU Stranieri Mancata esibizione senza giustificato motivo di documento o del permesso di soggiorno

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’interesse protetto dalla norma non è quello della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale, ma l’attività di pubblica sicurezza volta alla identificazione dei soggetti stranieri presenti nel territorio dello Stato, con la connessa necessità di identificare compiutamente, documentalmente, il soggetto, sia, poi, egli in regola o meno con le norme di soggiorno; accertamento, quest’ultimo, che ben può avvenire in un momento successivo, susseguente e perciò estraneo alla condotta dovuta al momento della richiesta di esibizione di uno di quei documenti. Del resto, sottolineano le Sezioni Unite, anche i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, salvo che non sia diversamente disposto in attuazione dei trattati, delle convenzioni e degli accordi fra Stati membri dell’Unione medesima, “devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza” (d.lgs. n. 52 del 2002, art. 1, comma 2). Pertanto, la sanzione penale mira, in definitiva, a sanzionare la condotta del soggetto volta ad ostacolare, senza giustificato motivo, la sua compiuta e documentale identificazione da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (Sez. U, n. 45801/2003, cit.).   Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.2348 del 19/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2348PEN), udienza del 12/10/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore CASA FILIPPO

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