Polizia Giudiziaria : Art. 615 ter cp Accesso abusivo SDI

29 Ott

Polizia Giudiziaria : Art. 615 ter cp Accesso abusivo SDI

Il punto nevralgico del ricorso concerne la riconducibilità del fatto in contestazione nell’alveo precettivo dell’art. 615-ter cod. pen. nonché i rapporti di tale figura criminosa con il reato di cui all’art. 12 legge n. 121 del 1981 (primo, secondo e quarto motivo). Tutte le censure, sollevate al riguardo, sono infondate. 2.1. Il delitto punito dall’art. 615-ter cod. pen. ha fatto registrare due successivi interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: la sentenza Casani (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv 251269) e la sentenza Savrese (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061). 2.1.1. La sentenza Casani ha affermato che: «Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema». La sentenza Savarese, pronunciandosi in un’ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (615-ter, comma secondo, n. 1), ha precisato che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che «pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita». La sentenza Savarese rimedita e corregge parzialmente la sentenza Casani, cogliendo il momento essenziale della fattispecie delittuosa in rassegna nello sviamento di potere da parte del pubblico funzionario. Ha stabilito, quindi, che i pubblici dipendenti — i quali, in tale veste, dispongono delle autorizzazioni e delle relative credenziali per operare sui registri pubblici informatizzati — soggiacciono sia all’obbligo di osservare le diposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di essi configurati, sia al dovere di eseguire sui sistemi quelle sole attività in diretta connessione con l’assolvimento della propria funzione. Ne conseguono l’illiceità e l’abusività di qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con tali obiettivi, manifestandosi, in tal modo, la «ontologica incompatibilità» dell’accesso al sistema informatico, connaturata a un utilizzo estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.38152 del 10/10/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:38152PEN), udienza del 08/09/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA

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