Polizia Giudiziaria: Art. 617 quinquies c.p Applicazione skimmer su bancomat

9 Mag

Polizia Giudiziaria: Art. 617 quinquies c.p Applicazione skimmer su bancomat

Al riguardo si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha definito in termini assolutamente convincenti la struttura del reato di cui si discute, evidenziando che integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all’interno del sistema bancomat di un’agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 36601 del 09/07/2010, Rv. 248430). In più recenti arresti la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sottolineato, da un lato, come si debba parlare di pericolo concreto, sicché per la configurazione del reato è necessario accertare la idoneità dell’apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite (cfr. Sez. 5, n. 3236 del 22/11/2019, Rv. 278151); dall’altro, che tale delitto è assorbito in quello di frode informatica, di cui all’art. 640 ter, c.p., nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, neII’aIterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode (cfr. Sez. 5, n. 42183 del 07/09/2021, Rv. 282169). Può, in conclusione, sostenersi che il delitto ex art. 617 quinquies, c.p., è integrato dalla semplice installazione all’interno di un sistema automatizzato, che consente di effettuare operazioni bancarie mediante tessera magnetica personale (cd. bancomat), di un’apparecchiatura tecnicamente idonea alla raccolta e alla memorizzazione dei dati informatici riservati, inseriti dai fruitori del sistema, senza che sia necessario, per la consumazione della fattispecie, l’effettivo prelievo dei dati, né, a maggior ragione, che tali dati vengano utilizzati attraverso indebiti prelievi sui conti correnti dei risparmiatori. Corte di Cassazione V Sezione Penale sentenza nr.17814/2023

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