Polizia Giudiziaria: Art. 625 cp Destrezza

9 Nov

Polizia Giudiziaria: Art. 625 cp Destrezza

Come insegnano le Sezioni Unite sopra richiamate, la destrezza, infatti, non deve necessariamente avere una connotazione puramente fisica, ma può assumere anche solo una dimensione psicologica; non è richiesta un’abilità eccezionale o straordinaria, ma semplicemente l’idoneità della stessa a evitare o attenuare la vigilanza della persona offesa e la capacità di minorarne ed attenuarne la difesa del patrimonio. Osservano sempre le Sezioni Unite che «L’analisi delle situazioni concrete, L.] fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l’agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell’asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813), ma anche quando la modalità esecutiva sia astuta, avveduta e circospetta, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa (Sez. 2, n. 6027 del 23/01/1974, Cardini, Rv. 127987).Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.41711 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41711PEN), udienza del 03/07/2023, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore MAURO ANNA

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