Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Rapina profitto anche momentaneo

3 Apr

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Rapina profitto anche momentaneo

Certamente il dolo specifico di profitto, anche nella fattispecie di rapina, svolge la funzione di definire o, meglio, circoscrivere, per ridurne l’area applicativa, la fattispecie incriminatrice, ma, a differenza delle fattispecie di furto, in cui è espressamente contemplato il cd. furto per fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo è stata immediatamente restituita, la precarietà dell’appropriazione non svolge la medesima funzione di elemento che concorre alla definizione del profitto dell’agente, nel senso che questo dovrebbe identificarsi unicamente nella istituzione di una nuova relazione di signoria duratura e non precaria sul bene. L’assenza di una fattispecie minore – incentrata sul solo fine di fare uso momentaneo della cosa – fa assurgere a rapina qualsiasi sottrazione aggressiva, con modalità violente o minacciose, anche se finalizzata a farne un utilizzo temporaneo circoscritto purchè si sia agito al fine di instaurare un nuovo rapporto di possesso, non importa se definitivo perchè in sostanza rimesso alla volontà dell’agente. Del resto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che integra il momento consumativo del delitto di rapina propria anche un possesso temporaneo perchè esso si perfeziona non appena l’agente si impossessi, con violenza o minaccia, della cosa sottratta, ovverossia allorquando quest’ultima passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza. (Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, Pallotta, Rv. 246235).

In conclusione ai fini della configurabilità del reato di rapina resta decisiva sia la modalità, violenta o minacciosa, dell’impossessamento che la ricostruzione dell’oggetto dell’apprensione, nel senso che questo deve presentare unaconnotazione patrimoniale e l’agente abbia agito al fine di instaurare sul bene un nuovo rapporto di possesso, a prescindere dalla sua durata restando irrilevanti, ai fini del dolo specifico, le ulteriori motivazioni dell’agente e, nel caso, quello ritorsivo, sotteso all’impossessamento della chiave.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21/02/2023) 21-03-2023, n. 11913

Rispondi