Polizia Giudiziaria : Art. 628 e 110 cp Rapina in concorso anche se la violenza  o la minaccia è posta in essere da uno solo dei rei.

16 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 628 e 110 cp Rapina in concorso anche se la violenza  o la minaccia è posta in essere da uno solo dei rei.

Per consolidata giurisprudenza, l’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità costituisce il diverso reato di rapina quale logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto (Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016 Di Pasquale, Rv. 268564; nello stesso senso, Sez. 2, n. 32644 del 18/06/2013, Alic, Rv. 256841; Sez. 2, n. 49443 del 03/01/2018, Jamarishvili, Rv. 274467) Non è  necessario che il……….. non avesse “voluto” la realizzazione del reato più grave, essendo sufficiente la mera prevedibilità dell’evento, nella specie agevolmente presumibile, in relazione ai principi dell’id quod plerumque accidit e sulla base delle circostanze di luogo e di tempo in cui si è verificata la sottrazione, circostanze che rendevano altamente probabile l’intervento di vigilanti o delle Forze dell’Ordine e non essendo in alcun modo provata un’inequivoca dissociazione da parte del ricorrente alle condotte del suo complice: il ricorrente, pertanto, quand’anche non avesse in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto tranquillamente rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849) Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.43424 del 15/11/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:43424PEN), udienza del 28/09/2022, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI  Relatore PELLEGRINO ANDREA

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