Polizia Giudiziaria: Art. 635 cp Procedibilità d’ufficio

16 Dic

Polizia Giudiziaria: Art. 635 cp Procedibilità d’ufficio

Pertanto, risulta chiaramente che, a seguito della citata novella legislativa: a) il delitto di danneggiamento è procedibile a querela della persona offesa solo «[n]ei casi previsti dal primo comma» dell’art. 635 cod. pen., con l’eccezione di quelli tra tali casi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) o in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità; b) di conseguenza, nei casi di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 6:35 cod. pen., il danneggiamento è procedibile d’ufficio.Poiché tra i casi previsti dal secondo comma dell’art. 635 cod. pen. in cui il danneggiamento, come si è detto, è procedibile d’ufficio è compreso il caso del danneggiamento «delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625» cod. pen., e poiché tra queste ultime cose, indicate in tale n. 7), sono a loro volta comprese le cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede», ne discende che, col ritenere che, per il danneggiamento di tali cose, non si debba ormai procedere d’ufficio ma a querela di parte, il Tribunale di Bergamo ha violato l’art. 635, secondo e quinto comma„ cod. pen. 2. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.48284 del 04/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:48284PEN), udienza del 24/10/2023, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

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