Polizia Giudiziaria : Attendibilità del testimone

3 Ott

Polizia Giudiziaria : Attendibilità del testimone

In proposito è anzitutto opportuno ribadire che l’esclusione dell’attendibilità per una parte del narrato del chiamante in reità o in correità non implica, per il citato principio della cosiddetta “frazionabilità” della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate. Ma perché tale principio possa essere applicato è necessario, secondo l’insegnamento di questa Corte, che ricorrano alcune condizioni, ossia che: a) non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del racconto ritenuta falsa e le rimanenti parti; b) l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; c) sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita – per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a cara – in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante medesimo (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153).

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.35275 del 21/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35275PEN), udienza del 14/07/2022, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore PISTORELLI LUCA

Rispondi