Polizia Giudiziaria : Calunnia

7 Ott

Polizia Giudiziaria : Calunnia

Per la configurabilità del reato di calunnia — che è reato di pericolo — non è richiesto l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, bastando che la falsa incolpazione contenga gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, sicché soltanto nel caso di un’accusa priva di serietà per l’assurdità o inverosimiglianza dei suoi contenuti, tali da non potersi ragionevolmente ipotizzare il reato prospettato, sussiste l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Matera, Rv. 248079). Anche Il termine «denuncia» ul:ilizzato dall’art.368 cod. pen. va inteso come informazione idonea a attivare un procedimento penale (Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498) e non è richiesta una denunzia in senso formale contenente l’addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, Di Miceli, Rv. 278724; Sez. 6, n. 6574 del 02/03/1999, dep. 2000, Paparella, Rv. 217100; Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell’Olmo, Rv. 208818) Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.35626 del 22/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:35626PEN), udienza del 07/06/2022, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore COSTANZO ANGELO

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