Polizia Giudiziaria: Pericolo di fuga

28 Feb

Polizia Giudiziaria: Pericolo di fuga

Va poi ricordato che, per ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, è necessario e sufficiente accertare – con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo – l’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 – 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011 – 01): in definitiva, il requisito dell’attualità del pericolo di fuga postula la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale si giunga a ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell’indagato al processo e, in caso di condanna, all’irrogazione della pena (Sez. 3, n. 18496 del 11/01/2017, F., Rv. 269630 – 01). Il pericolo di fuga è, infatti, la “rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia” (Sez. 2, Sentenza n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, PM in proc. Sylla, Rv. 282592); nel pericolo di sottrazione alla pretesa di giustizia non c’è solo il rischio di non esecuzione della decisione irrevocabile di condanna, ma anche la possibilità che l’indagato si sottragga ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria in fase di indagini, alla celebrazione del processo, o all’esecuzione di ulteriori misure cautelari a suo carico (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Giugliano, Rv. 267135), con conseguente rischio di allontanamento clandestino da parte della persona (Sez. 6, Sentenza n. 27357 del 19/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568) Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.7705 del 21/02/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:7705PEN), udienza del 03/11/2023, Presidente ROCCHI GIACOMO  Relatore CURAMI MICAELA SERENA

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