Polizia Giudiziaria: Perizia Grafica

8 Set

Polizia Giudiziaria: Perizia Grafica

Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte, in tema di perizia grafica, ha affermato come: – ai fini dell’esecuzione della perizia grafica, non è indispensabile il documento originale che si suppone falsificato, potendo essa effettuarsi anche su una copia fotostatica di tale documento (Sez. 4, n. 29080 del 27/03/2018, Bellitto, Rv. 272962); – in tema di perizia grafica, sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall’imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui, comunque, attribuibili in base al prudente apprezzamento del giudice (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, G., Rv. 272574); – la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l’esame diretto della grafia addebitata all’imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato (Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.32600 del 05/09/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:32600PEN), udienza del 01/07/2022, Presidente CATENA ROSSELLA  Relatore SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

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