Polizia Giudiziaria: Procedibilita’  d’ufficio per  furto energia elettrica

30 Gen

Polizia Giudiziaria: Procedibilita’  d’ufficio per  furto energia elettrica

La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l’art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (cfr. Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Rv. 257773), sussistendo tale aggravante quando la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, quale l’erogazione di energia elettrica, che soddisfa una prevalente esigenza di pubblico interesse. Ne consegue che, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. Sicché la circostanza aggravante di cui si discute, che, giova ricordare, rende perseguibile d’ufficio il delitto di furto anche dopo l’intervento della “Riforma Cartabia”, è configurabile in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. Rv. 282543; Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.2902 del 23/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:2902PEN), udienza del 22/09/2023, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore GUARDIANO ALFREDO

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