Polizia Giudiziaria : Art. 624 bis e 628 Furto con strappo e Rapina discrimen
Nel distinguere tra le fattispecie di furto con strappo e rapina ha più volte chiarito come la prima si ravvisi solo quando la condotta violenta sia immediatamente rivolta verso il bene avuto di mira, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene, e il delitto di rapina quando la violenza sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 [dep. 2015], Rv. 262281; Sez. 2, n. 16899 del 21/2/2019, Rv. 276558). Nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza impugnata, la violenza era stata esercitata anche sulla persona avendo l’agente bloccato l’avambraccio della vittima per vincerne la resistenza, dunque bloccandolo nei movimenti, e successivamente avendogli strappato dal polso l’orologio. Al riguardo, è noto che ricorre il delitto di rapina quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 41464 dell’11/11/2010, Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 3/10/2006).
Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.21785 del 03/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21785PEN), udienza del 09/04/2021, Presidente CERVADORO MIRELLA Relatore ARIOLLI GIOVANNI