Autore: Elio

14 Feb

Polizia Giudiziaria :  Art. 624 bis e 628 Furto con strappo e Rapina discrimen

Nel distinguere tra le fattispecie di furto con strappo e rapina ha più volte chiarito come la prima si ravvisi solo quando la condotta violenta sia immediatamente rivolta verso il bene avuto di mira, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene, e il delitto di rapina quando la violenza sia esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 [dep. 2015], Rv. 262281; Sez. 2, n. 16899 del 21/2/2019, Rv. 276558). Nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza impugnata, la violenza era stata esercitata anche sulla persona avendo l’agente bloccato l’avambraccio della vittima per vincerne la resistenza, dunque bloccandolo nei movimenti, e successivamente avendogli strappato dal polso l’orologio. Al riguardo, è noto che ricorre il delitto di rapina quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 41464 dell’11/11/2010, Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 3/10/2006).

Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.21785 del 03/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21785PEN), udienza del 09/04/2021, Presidente CERVADORO MIRELLA  Relatore ARIOLLI GIOVANNI

14 Feb

Penale : Vizio parziale o totale di mente

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrare nel concetto di “infermità” anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, occorre pur che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e soprattutto che sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.21786 del 03/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21786PEN), udienza del 09/04/2021, Presidente CERVADORO MIRELLA  Relatore ARIOLLI GIOVANNI

14 Feb

Pronunce : Violenza Morale

La violenza alla persona, rilevante agli effetti così dell’art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. come dell’art. 299, commi 2-bis e 3, cod. proc. pen., sia integrata da aggressioni all’integrità, non solo fisica, ma anche morale della vittima del reato, alla stregua di coartazioni psicologiche destinate a menomare la pienezza della sua capacità di autodeterminazione e della sua libertà di volizione ed azione. A siffatta conclusione in effetti perviene expressis verbis la giurisprudenza di legittimità quando afferma che la nozione di delitti commessi con violenza alla persona ex art. 299, commi 2-bis e 3, cod. proc. pen. «include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato» (Sez. 6, n. 27601 del 22/03/2019, Pascale, Rv. 276077-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.21824 del 03/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21824PEN), udienza del 04/02/2021, Presidente CERVADORO MIRELLA  Relatore SALEMME ANDREA ANTONIO

14 Feb

Penale : Furto energia elettrica l’aggravante della violenza sulle cose si applica sia al presunto autore della manomissione che  all’effettivo beneficiario dell’allaccio

In tema di furto di energia elettrica, sussiste l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 c. p. anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo a fare uso dell’allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014 ud. – dep. 21/07/2014, Rv. 261745 – 01; v. in questo senso anche Sez.V, 29/11/2006, n. 41554). Si è più volte precisato, difatti, che, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c. p. è da considerare “oggettiva”, onde essa, in applicazione della previsione di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011 ud. – dep. 18/05/2011, Rv. 250192 – 01) e, più in generale, è attribuita all’agente se allo stesso nota o dallo stesso ritenuta inesistente per errore. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21613 del 03/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21613PEN), udienza del 18/03/2021, Presidente PALLA STEFANO  Relatore DE GREGORIO EDUARDO

14 Feb

Stupefacenti : Stupefacenti concetto di detenzione

Il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa nell’ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell’esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095 – 01). Nello stesso senso Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, Tchagnirou, Rv. 275537 – 01, per cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dell’esercizio continuo e/o immrdiato di un potere manuale sulla stessa. Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.21057 del 28/05/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21057PEN), udienza del 06/05/2021, Presidente GENTILI ANDREA  Relatore SEMERARO LUCA 

7 Feb

Ambiente: Art. 727 cp  Collare che produce scosse o altri impulsi elettrici

L’art. 727, comma 2, cod. pen. punisce, come ipotesi contravvenzionale, “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. La norma è stata costantemente interpretata da questa Sezione nel senso che l’utilizzo di ,collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poichè concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale (Sez. 3, Sentenza n. 21932 del 11/02/2016, Rv. 267345; Sez. 3, 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez. 3, 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685; Sez. 3, 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335). 3. Va peraltro osservato che la condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull’animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi “gravi sofferenze”: evento del reato, da intendersi nell’insorgere nell’animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità.

   Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.10758 del 19/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:10758PEN), udienza del 11/02/2021, Presidente RAMACCI LUCA  Relatore CORBETTA STEFANO 

7 Feb

Polizia Giudiziaria : Art. 14 TU Stranieri giustificato motivo

La sussistenza del giustificato motivo, per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni, ai sensi dell’art. 14-ter T.U. imm., deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa; e ha precisato che grava sull’interessato l’onere delle conseguenti comprovanti allegazioni (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, El Kadri, Rv. 268101-01; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, Batir, Rv. 235108-01).

   Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.9929 del 15/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:9929PEN), udienza del 11/02/2021, Presidente DI TOMASSI MARIASTEFANIA  Relatore CENTOFANTI FRANCESCO 

7 Feb

Penale : Furto energia elettrica responsabilità

E’ noto da tempo, del resto, che l’attribuzione soggettiva della condotta di furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete ben può avvenire mediante il ricorso a prove logiche o presuntive, come ad esempio la qualità di capo famiglia o quella di titolare del contratto di utenza (Sez. 2, Sentenza n. 13822 del 27/05/1986, La Vista, Rv. 174535; Sez. 2, Sentenza n. 848 del 11/12/1974, dep. 1975, Ruggiero, Rv. 129139); ciò costituisce null’altro che l’applicazione del più generale criterio di accertamento probatorio attraverso la convergenza di indizi gravi, precisi e concordanti di cui all’art. 192 cod.proc.pen. e il raggiungimento, attraverso di essi, della c.d. prova logica, con ciò che ne consegue in termini di esclusione, nel giudizio di legittimità, di un nuovo accertamento che ripeta l’esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, Sentenza n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677).

   Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9842 del 12/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:9842PEN), udienza del 25/02/2021, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore PAVICH GIUSEPPE 

7 Feb

Ambiente: Art. 5  lettera b del d.lgs. n. 283/1962 Prodotti  ittici esposti privi di copertura e sottoposti ad agenti atmosferici

Ai fini della configurabilità del reato in esame, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (ex plurimis, Sez. 3, n. 39037 del 10/05/2018, Rv. 273919; Sez. 3, n. 6108, del 17/01/2014, Rv. 258861; Sez. 3, n. 15094, del 20/04/2010; Sez. 3, n. 35234, del 21/09/2007; Sez. 3, n. 26108, 10/06/2004; Sez. 3, n. 123124, del 24/03/ 2003; Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Rv. 220717; Sez. 4, n. 38513, del 18/11/ 2002). Ed è stato chiarito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall’art. 5, lettera b), del d.lgs. n. 283, del 1962, è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, trattandosi di una fattispecie volta alla tutela del c.d. ordine alimentare, diretta ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Rv. 264990; Sez. 3, n. 35828, del 2/09/2004). E’, quindi, necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze (Sez. 3, n. 439, del 11/01/2012; Sez. 3, n. 15049, del 13/04/2007), escludendosi, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile a seguito di una semplice ispezione (ex plurimis, Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014, Rv. 258705; Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014, Rv. 259002).

   Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.9910 del 12/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:9910PEN), udienza del 23/11/2020, Presidente SARNO GIULIO  Relatore ANDRONIO ALESSANDRO MARIA 

7 Feb

Penale : Art. 635 Aggravante esposizione pubblica fede

La ratio della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen., applicata al delitto di danneggiamento (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), poggia sull’esigenza di garantire una tutela privilegiata a quelle cose, sia mobili che immobili, soggette, per le loro specifiche caratteristiche, essendo appunto “esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza”, ad una minorata difesa rispetto alla possibilità di impossessamento (nel caso di furto di cose mobili) o danneggiamento da parte di terzi al cui solo rispetto è lasciata la cosa incustodita (Sez. 5, n. 46187 del 13/10/2004/2004, Panza, Rv. 231168).

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.8920 del 04/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:8920PEN), udienza del 16/02/2021, Presidente MICCOLI GRAZIA  Relatore SCORDAMAGLIA IRENE