Autore: Elio

3 Gen

Esercizi pubblici: Sanzione per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito

L’art 19 ter del D.L. 06.11.2021, n. 152 convertito con Legge 29.12.2021 nr 233  recante:  «Disposizioni  urgenti  per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr n.310 del 31.12.2021, ha introdotto la sanzione per  la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi  importo,  effettuati con carte di debito e credito, la sanzione amministrativa per  tale violazione è di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4  per  cento  del  valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per  la citata sanzione si applicano le procedure e i termini  previsti  dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  a  eccezione  dell’articolo  16  in materia di pagamento in  misura  ridotta.  L’autorità’  competente  a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima  legge  n. 689 del 1981 e’ il prefetto della  provincia  nella  quale  e’  stata commessa  la  violazione.  La sanzione decorre dal  01 gennaio 2023

28 Dic

Penale: Art. 624 cp Il fruitore risponde del furto energia elettrica anche se allaccio è stato eseguito da persona diversa

Nel caso di furto di energia elettrica, va ribadito che l’aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. sussiste tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione, come quando la sottrazione dell’energia avviene mediante l’allacciamento diretto alla rete di distribuzione, perché tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888). Inoltre, è configurabile anche se l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione è materialmente compiuto da persona diversa dall’imputato che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui. Si tratta, infatti, di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745).    Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.8333 del 02/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:8333PEN), udienza del 13/01/2021, Presidente BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE  Relatore COSTANZO ANGELO 

28 Dic

Codice della strada : Art. 189 Cds Elemento Soggettivo

Si è di recente precisato che l’elemento soggettivo di esso può essere integrato dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti (cfr. sez. 4 n. 33772 del 15/6/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046, in cui la Corte, in motivazione, ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all’elemento volitivo, può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio; n. 34134 del 13/7/2007, Agostinone, Rv. 237239).   Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.7926 del 01/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:7926PEN), udienza del 05/11/2020, Presidente IZZO FAUSTO  Relatore CIAMPI FRANCESCO MARIA 

28 Dic

Penale : Art. 629 cp Estorsione intermediazione per riottenere il bene rubato

Integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l’attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso (sez. 2 n. 6818 del 31/1/2013, Rv. 254501).   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.22266 del 22/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:22266PEN), udienza del 26/03/2019, Presidente DE CRESCIENZO UGO  Relatore FILIPPINI STEFANO 

28 Dic

Polizia Giudiziaria : Riprese Video

«Le riprese video di comportamenti “non comunicativi” non possono essere eseguite all’interno del “domicilio”, in quanto lesive dell’art. 14 Cost.. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. .(v, Corte cost. n. 135 del 2001)»; «Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento» (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 – 01 ed Rv. 234267 – 01). Tra i due poli, si colloca una terza massima (nella quale le Sezioni Unite forniscono risposta al quesito rimesso al Supremo Consesso), in cui si afferma: “Le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l’intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di “domicilio”, sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell’A.G. e alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen.” 3.1 Fermo quanto precede, essendo indiscussa nella fattispecie concreta in esame la presenza di comportamenti “non comunicativi” (poiché si è trattato di riprese nelle quali non sono stati registrati colloqui), deve verificarsi, alla luce delle doglianze rappresentate dalla difesa, la correttezza o meno della costruzione argomentativa offerta dai Giudici del riesame, i quali sostengono che tali riprese non siano avvenute in un’area rientrante nella nozione di “domicilio” (ricadendo così nella ipotesi di assoluto divieto, con conseguente inammissibilità-inutilizzabilità della prova, secondo i principi già affermati nella sent. Corte cost. n. 235 del 2002 e dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata in precedenza), e neppure in quella di luogo “privato” (per il quale, esigenze di tutela della riservatezza del singolo, imporrebbero comunque il provvedimento dell’Autorità giudiziaria atteso il rango costituzionale del diritto alla riservatezza, sempre in conseguenza dei precetti fissati dal Giudice delle leggi).  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2085020850 del 15/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:20850PEN)2019, udienza del 12/02/2019, Presidente IZZO FAUSTO  Relatore BRUNO MARIAROSARIA 

7 Dic

Polizia Giudiziaria : Flagranza

“In tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” ricorre quando l’arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato” (cfr. ex multis Sez. 4 – , Sentenza n. 1797 del 18/10/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 274909. Ciò non richiede, tuttavia, “che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (cfr. Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.M. in proc. Kukiqi e altro, Rv. 271683; Sez. 4, Sentenza n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187), né che la sorpresa dell’indiziato con cose o tracce del reato “avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato immediatamente prima” (Sez. 4, Sentenza n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187).    Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.9986 del 15/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:9986PEN), udienza del 09/12/2020, Presidente IZZO FAUSTO  Relatore NARDIN MAURA 

7 Dic

Penale : Art. 337 cp Porsi davanti all’autovettura di servizio per impedirle di andare via

Ai fini dell’integrazione del reato contestato, infatti, la violenza o minaccia può consistere in qualsiasi azione che, per il contesto nel quale è posta in essere e per le modalità concrete, sia finalizzata a opporsi materialmente e fisicamente al compimento dell’atto di ufficio (cfr. Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 per la quale le espressioni di volgarità ingiuriosa e gli atteggiamenti, anche solo genericamente minacciosi, integrano i diversi reati di ingiuria e minaccia solo quando questi non siano finalizzati a incidere sull’attività di ufficio o del servizio). Come anche di recente ribadito, d’altro canto, non è neanche necessario che la condotta sia tale da impedire in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la violenza o minaccia sia utilizzata per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207; Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Charraki, Rv. 274509). Sotto tale profilo, quindi, come evidenziato nella sentenza impugnata, anche la sola condotta consistita nel porsi davanti all’autovettura di servizio per impedirle di andare via, costituisce atto di violenza idoneo a integrare il reato contestato.    Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.6565 del 19/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:6565PEN), udienza del 15/10/2020, Presidente CERVADORO MIRELLA  Relatore MONACO MARCO MARIA 

7 Dic

Polizia Giudiziaria : Art. 385 cp Evasione

E’ fuor di dubbio che delitto di evasione dagli arresti domiciliari, come univocamente discende dal dettato normativo ed affermato senza oscillazioni dalla giurisprudenza di legittimità, rientra nel novero dei reati istantanei, in quanto esso è integrato da qualsivoglia volontario ed arbitrario allontanamento dal luogo di restrizione domestica, che ne segna altresì il momento di consumazione, senza che abbia alcun rilievo, se non al diverso fine della modulazione del trattamento sanzionatorio, né la durata di detto allontanamento, né, per l’effetto, l’eventuale sussistenza di animus revertendi in capo al soggetto agente, al pari dei motivi che siano stati alla base del suo agire (cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 14037 del 30.09.2014 – dep. 2015, Rv. 262968 e Sez. 7, ord. n. 8147 del 19.12.2013 – dep. 2014, Rv. 261462). Non è infrequente, nella disamina della giurisprudenza anzidetta, imbattersi nella definizione di “reato istantaneo con effetti permanenti” (cfr., da ultimo, Sez. 6, sent. n. 12664 del 09.03.2016, Rv. 266785). Tuttavia la predetta è unicamente una formula di carattere descrittivo, priva di concreta valenza definitoria della condotta tipizzata dalla norma incriminatrice – che delinea un reato qui unico atto perficitur – in quanto volta unicamente a porre l’accento sulla circostanza che la lesione del bene protetto, costituito dall’interesse dello Stato all’attuazione della propria pretesa punitiva, quale materializzatasi attraverso le decisioni dell’A.G., e, quindi, al mantenimento del regime di restrizione della libertà personale legalmente disposto, protrae le proprie conseguenze fino al ripristino della situazione quo ante, vale a dire con il rientro dell’evaso nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi: in tal modo viene meno, infatti, l’elusione del controllo da parte dell’autorità preposta alla vigilanza sul rispetto della misura custodiale, perciò senza alcuna incidenza sul momento della consumazione del reato, pacificamente già avvenuta – come sopra detto – al momento dell’allontanamento dal luogo di detenzione   Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.2055520555 del 13/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:20555PEN)2019, udienza del 06/03/2019, Presidente PETITTI STEFANO  Relatore TRONCI ANDREA 

7 Dic

Codice della strada : Art. 186 CdS Anche un solo scontrino è sufficiente

In tema di guida in stato d’ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma 2, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269979).   Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2081420814 del 15/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:20814PEN)2019, udienza del 06/02/2019, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA 

7 Dic

Codice della strada : Art.186 CdS Rifiuto

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli metrici integra reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi (sez.IV, 8.1.2013 n.5909) attiene invero a tutte le ipotesi, pure esplorate dalla giurisprudenza del S.C. ove il conducente opponga agli operanti un comportamento ostruzionistico, apparentemente collaborativo, ma sostanzialmente teso ad eludere gli accertamenti sulla condizione di ebbrezza alcolica. A tale proposito l’orientamento del S.C. è costante nell’affermare che il rifiuto dell’esame alcolimetrico  può essere integrato da un comportamento ostruzionistico del conducente sottoposto all’esame e non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico (Fattispecie in cui l’imputato, durante l’ alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico, sez. IV, 27.1.2015, Avondo, Rv.262162).  Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.2082520825 del 15/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:20825PEN)2019, udienza del 26/03/2019, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore BELLINI UGO