Armi : Art. 699 cp Coltelli a doppio filo e punta acuminata (Pugnale o Stiletto)   armi proprie

7 Mar

Armi : Art. 699 cp Coltelli a doppio filo e punta acuminata (Pugnale o Stiletto)   armi proprie

«Ai fini della qualificazione di un coltello quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento» (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252), si rileva che, proprio sulla scorta della descrizione fatta dal consulente della difesa oltre che della diretta visione da parte del Giudice di primo grado del corpo di reato, è stato possibile verificare che detti strumenti erano dotati di punta acuta e doppio filo, sebbene su uno dei due lati non completo, ma esteso fino alla metà della lama; tali caratteristiche sono necessarie e sufficienti a far ritenere i coltelli di cui si tratta armi bianche, per l’attitudine di assumere le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Analoghe considerazioni valgono per ciò che riguarda le baionette, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, risalente a Sez. U, n. 11137 del 24/11/1984, Bottin, Rv. 167101, ma recentemente ribadito (Sez. 1, n. 21303 del 21/09/2016, Galbiati, Rv 269954), alla cui stregua «la baionetta, per la sua autonomia strutturale, costituisce arma bianca in senso proprio e non parte del fucile sul quale può essere innestata». Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

7 Mar

Armi : Art. 699 cp Manganello Sfollagente

«Il “manganello” o “sfollagente” è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell’ad. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall’ad. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53)». In motivazione la Corte ha spiegato che «Contrariamente a quanto pure affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 9705 del 30/06/1992 Elmi, Rv. 191882; Sez. 1, n. 6100 del 03/05/1984, Fabbi, Rv. 165069) va quindi data continuità, ad avviso del Collegio, anche in considerazione della naturale evoluzione della lingua quale registrata dai più autorevoli esperti di linguistica e filologia della lingua italiana, all’opposto orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 5852 del 23/01/1978, Andreotti, Rv. 138978), secondo cui “Il manganello o sfollagente è esplicitamente compreso tra le armi e gli strumenti ad esse assimilati indicati nel primo comma dell’ad 4 della legge n 110 del 1975 sul controllo delle armi e per i quali è dalla legge vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’ad. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detti strumenti, la cui destinazione naturale e l’offesa alla persona, sono tenuti distinti dalla legge dagli altri oggetti, che, pur avendo normalmente una specifica e diversa destinazione, possono occasionalmente servire all’offesa e che attualmente trovano la loro disciplina nel secondo comma del predetto articolo 4, il quale ha ampliato la casistica dell’ad 42, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.8991 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8991PEN), udienza del 16/09/2022, Presidente TARDIO ANGELA  Relatore TOSCANI EVA

7 Mar

Polizia Giudiziaria: Art. 628 cp Rapina propria e impropria

E’ stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 – dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima spossessata “materialmente”, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione “invertita” delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell’agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 – dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153). La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha, dunque, chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha un condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla sottrazione consentono di ritenere la rapina “consumata”. Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina “impropria” sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella “propria” richiede la violenza preventiva e il successivo completo spossessamento. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.9041 del 02/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9041PEN), udienza del 18/01/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore RECCHIONE SANDRA

7 Mar

Penale : Calunnia

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez.2, n. 14761 del 19/12/2017, dep.2018, Lusi, Rv. 272754; Sez.6, n. 10282 del 22/1/2014, Romeo, Rv. 259268). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.9387 del 06/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9387PEN), udienza del 10/01/2023, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore DI GERONIMO PAOLO

2 Mar

Codice della strada : Art. 186  CdS Avviso di farsi assistere basta che risulti nel verbale non occorre firma del conducente

«in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell’interessato, poiché l’avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia» (Sez. 4, n. 5011 del 04/12/2018 – dep. 2019 – Bontempi, Rv. 274978) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.8489 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8489PEN), udienza del 25/01/2023, Presidente CIAMPI FRANCESCO MARIA  Relatore NOCERA ANDREA

2 Mar

Penale : Sequestro Preventivo

Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (ad es. Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358). Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.8473 del 27/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8473PEN), udienza del 25/01/2023, Presidente SARNO GIULIO  Relatore CERRONI CLAUDIO

2 Mar

Ricettazione : Ricettazione anche se il furto è procedibile a querela

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso. Rv. 276668-01; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248- 01); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8695 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8695PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

2 Mar

Armi : Molotov- Bombe Incendiarie – Arma da Guerra

Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dell’art. 192 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta natura di arma da guerra dell’ordigno incendiario da lui detenuto, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le bottiglie incendiarie devono considerarsi comprese tra i «congegni micidiali» ed equiparate, agli effetti della legge penale, alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, Braz Berardi, Rv. 281892-01; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Zeqiri, Rv. 254451-01); principio che è stato affermato anche con riferimento a ordigni realizzati, come quello rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, con un involucro in plastica (Sez. 1, n. 28812 del 15/05/2014, Kola, non massimata), e che corrisponde, del resto, a quanto è espressamente previsto dall’art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.8675 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8675PEN), udienza del 24/01/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

2 Mar

Polizia Giudiziaria: Estrazione  fotogrammi dai filmati di videosorveglianza

Non ha natura di accertamento tecnico irripetibile l’attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone al fine di evidenziare eventuali somiglianze e giungere quindi all’identificazione dei soggetti ritratti (Sez. 6, n. 41695 del 14/06/2016, Bembi, Rv. 268326-01), atteso che in tema di prove la copia di estratta da un documento informativo ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione (Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808-03).  Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8658 del 28/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8658PEN), udienza del 25/11/2022, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore MINUTILLO TURTUR MARZIA

27 Feb

Penale : Il Prezzo, il Prodotto e il Profitto  del Reato  Definizioni

A tale proposito, già dal 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato su un piano generale che “in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato” (Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv 205707) Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell’azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l’attività delittuosa, che con quest’ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell’attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l’attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell’autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all’intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (vantaggio economico di diretta derivazione del reato, vedi Sez.U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci Rv. 264436 – 01: “Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.”). Prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato. Da quanto si è detto, è del tutto evidente che si può procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, dovendo identificarsi, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato ed il profitto nella cessione dello stesso. Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8429 del 24/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:8429PEN), udienza del 25/01/2023, Presidente MESSINI D’AGOSTINI PIERO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE