Categoria: Penale

9 Mar

 Penale: Art. 497 bis Documento straniero falso valido per espatrio

In particolare, è stato affermato che integra il delitto di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod.pen., e non quello meno grave di cui al comma 1 della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554). 4. Ciò posto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, cod. pen., nell’ipotesi in cui – come quella di cui alla sentenza impugnata – l’uso del documento valido per l’espatrio, contraffatto con il concorso del possessore (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell’autore del reato, anche se una parte dell’azione – il concorso nella contraffazione – sia stata commessa in territorio straniero (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Xhindoli Rv. 282061; Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, Orioli, Rv. 281853).

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.7550 del 02/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:7550PEN), udienza del 01/12/2021, Presidente BRUNO PAOLO ANTONIO  Relatore CARUSILLO ELENA

Penale: Art. 628 Aggravante uso arma ciò che conta è l’effetto intimidatorio e non lo strumento usato

Al fine della sussistenza dell’aggravante de qua, ciò che conta è l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall’uso di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore dell’arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dall’effettiva potenzialità offensiva dell’oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell’arma vera e propria (come avviene quando l’arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa. Seppure deve quindi escludersi che l’uso di un’arma giocattolo sia incompatibile con l’aggravante prevista per la rapina dall’art. 628 comma 3 n. 1, prima ipotesi, deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell’uso delle armi solo quando la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo non riconoscibile come tale (v. Sez. 2, n. 18382 del 27/3/2014, Rv. 260048 in motiv.)” Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.8164 del 08/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:8164PEN), udienza del 18/01/2022, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

6 Mar

Penale: Forza Maggiore

Quanto alla forza maggiore, essa deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione ed essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera. Per sua stessa definizione, la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. Tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 6, n. 26833 del 24/3/2015, Manzara, cit.; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella ed altri, Rv. 207387).

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.6951 del 28/02/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:6951PEN), udienza del 03/11/2021, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore DAWAN DANIELA

6 Mar

Penale: Art. 493 bis cp Indebito utilizzo carte di credito

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito (già previsto dall’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, oggi riproposto dall’art. 493-bis cod. pen.; cfr. Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002 – 02) si consuma anche nell’ipotesi in cui l’utilizzazione di una carta bancomat, di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, sia effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033) e, dunque, indipendentemente dall’effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275109; Sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358), sicché non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa in esame, nel caso in cui la carta di credito venga “bloccata” dal titolare (Sez. 2, n. 37016 del 05/10/2011, Zolli, Rv. 251155; Sez. 5, n. 34019 del 14/05/2021, Santori).

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.7780 del 03/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:7780PEN), udienza del 04/02/2022, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore CAPUTO ANGELO

28 Feb

Penale: Ne bis in idem

La violazione del ne bis in idem ricorre in presenza di un’identità del fatto rappresentata dalla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e avuto riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (in tal senso, fra le altre, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799). Gli accertamenti di merito richiesti dalla verifica di detti presupposti, l’acquisizione e l’esame degli atti che possono consentirla, in ragione della necessarie letture da cui poter desumere l’identità sostanziale, sono incompatibili con lo scrutinio di legittimità demandato a questa Corte (fra le altre, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648; Sez. 3, n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv. 273606; Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016, Rv. 268282; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263407; Sez. 3, n. 20885del 15/04/2015, Calò, Rv. 264096). Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.6778 del 25/02/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:6778PEN), udienza del 11/11/2021, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore VIGNA MARIA SABINA

22 Feb

Polizia Giudiziaria : Stranieri niente invito presentarsi in Questura ai sensi dell’art 650 cp

La Corte ribadisce il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale non integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod.pen. la condotta, posta in essere dal cittadino straniero sorpreso senza il permesso di soggiorno sul territorio nazionale, di inottemperanza all’ordine di presentarsi alla polizia giudiziaria per essere compiutamente identificato ovvero per regolarizzare la propria posizione di immigrato clandestino, perché lo straniero sorpreso sul territorio nazionale privo di permesso di soggiorno è persona indiziata del reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. 26 luglio 1998, n. 286 e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriore sanzione penale (tra le altre Sez. 1, n. 12923 del 3/12/2013, Warid, Rv. 259542). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.2041 del 18/01/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:2041PEN), udienza del 26/11/2021, Presidente ZAZA CARLO  Relatore FIORDALISI DOMENICO

22 Feb

Penale: Art. 497 bis cp Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Integra il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l’apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (fattispecie relativa ad una carta di identità apparentemente emessa dall’autorità slovena) (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala, Rv. 277548); – il possesso di una carta d’identità contraffatta integra il delitto previsto dall’art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l’espatrio, gravando sull’imputato che ne contesti l’esistenza il relativo onere di allegazione probatoria (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli, Rv. 279473). Ne deriva che il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad asserire che la carta di identità falsificata dal prevenuto fosse priva della clausola che la rendeva valida per l’espatrio ma avrebbe dovuto quantomeno allegarne le ragioni, posto che, altrimenti, la medesima, fittiziamente emessa dalla Bulgaria, entrata a far parte della Unione Europea nel 2007, lo sarebbe stata, almeno nei confronti degli Stati, come l’Italia, appartenenti all’Unione. Tanto più che agli atti ne risulta la copia fotostatica. Che poi la norma in questione sia stata introdotta nell’ordinamento per punire soltanto soggetti gravitanti in contestati terroristici è affermazione priva di ogni riscontro in considerazione della sua stessa lettera, da cui non si deduce affatto tale limitazione. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.1790 del 17/01/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:1790PEN), udienza del 11/11/2021, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

22 Feb

Penale : Art. 610 cp Violenza Privata

«L’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è, dunque, costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405), in quanto «l’evento del reato, nell’ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all’integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all’aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 2015, Calignano, Rv. 261743, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.683 del 12/01/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:683PEN), udienza del 18/10/2021, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA

14 Feb

Penale : Vizio parziale o totale di mente

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrare nel concetto di “infermità” anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, occorre pur che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e soprattutto che sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.21786 del 03/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21786PEN), udienza del 09/04/2021, Presidente CERVADORO MIRELLA  Relatore ARIOLLI GIOVANNI

14 Feb

Penale : Furto energia elettrica l’aggravante della violenza sulle cose si applica sia al presunto autore della manomissione che  all’effettivo beneficiario dell’allaccio

In tema di furto di energia elettrica, sussiste l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 c. p. anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo a fare uso dell’allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014 ud. – dep. 21/07/2014, Rv. 261745 – 01; v. in questo senso anche Sez.V, 29/11/2006, n. 41554). Si è più volte precisato, difatti, che, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c. p. è da considerare “oggettiva”, onde essa, in applicazione della previsione di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011 ud. – dep. 18/05/2011, Rv. 250192 – 01) e, più in generale, è attribuita all’agente se allo stesso nota o dallo stesso ritenuta inesistente per errore. Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.21613 del 03/06/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:21613PEN), udienza del 18/03/2021, Presidente PALLA STEFANO  Relatore DE GREGORIO EDUARDO