Penale: Art. 497 bis Documento straniero falso valido per espatrio
In particolare, è stato affermato che integra il delitto di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod.pen., e non quello meno grave di cui al comma 1 della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554). 4. Ciò posto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, cod. pen., nell’ipotesi in cui – come quella di cui alla sentenza impugnata – l’uso del documento valido per l’espatrio, contraffatto con il concorso del possessore (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell’autore del reato, anche se una parte dell’azione – il concorso nella contraffazione – sia stata commessa in territorio straniero (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Xhindoli Rv. 282061; Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, Orioli, Rv. 281853).
Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.7550 del 02/03/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:7550PEN), udienza del 01/12/2021, Presidente BRUNO PAOLO ANTONIO Relatore CARUSILLO ELENA