Categoria: Penale

23 Nov

Penale : Art. 605 cp sequestro di persona

L’elemento materiale del reato di sequestro di persona è la privazione o la limitazione della libertà personale. Il reato è strutturato con formula normativa sintetica, come reato causale puro, in fattispecie a forma libera, attiva o omissiva. Non sono indicate le modalità dell’azione o i mezzi tipici per la realizzazione dell’evento: possono essere impiegati violenza fisica, propria o impropria, ma anche inganno, minaccia, mezzi fraudolenti purché idonei a limitare la libertà personale del soggetto passivo. Il punto nodale è la condotta costrittiva, che deve essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. L’impossibilità per la vittima di recuperare la propria libertà di movimento può anche essere relativa sotto il profilo spaziale o temporale, deve comunque permanere per un tempo “apprezzabile”. Può costituire misura temporale sufficiente ad integrare l’elemento materiale del reato una limitazione della libertà personale protratta per un tempo che può essere di venti minuti (Sez. 1, n. 18186 del 08/04/2009, Lombardo, Rv. 244050) o comunque “breve” (Sez. 5, n. 6488 del 24 gennaio 2005, Di Flavio, Rv. 231422; Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato, diretta ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278; Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058).Va rimarcato, inoltre, che non si verifica l’assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie (non in rilievo nella presente sede cautelare) quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitaneità e fulmineità di un singolo atto, e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l’impossibilità per la parte lesa di sottrarsi al riprendere dell’azione lesiva (Sez. 5, n. 458 del 12/06/2014, dep. 2015, Rv. 263215).    Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.6989 del 23/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:6989PEN), udienza del 28/01/2021, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA 

15 Nov

Il reato di ricettazione

di Francesca Servadei

La ricettazione, di cui all’art. 648 c.p., è un reato contro il patrimonio il cui oggetto è costituito da denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto

Il reato di ricettazione è posto in essere, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, con il fine di procurare un profitto per sé o per altri.

L’art 648 c.p, che contiene la disciplina questo reato, ha subito importanti modifiche in virtù del recepimento da parte del decreto legislativo approvato dal Cdm il 4 novembre 2021 della Direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio con il diritto penale.

Per il reato di ricettazione, il reato presupposto d’ora in poi potrà essere anche di natura contravvenzionale, le pene saranno aumentate se il reato verrà commesso nello svolgimento di un’attività professionale, mentre nei casi di particolare tenuità le pene saranno più elevate rispetto a quanto previsto in precedenza.

Il nuovo testo dell’art. 648 c.p.

Questo il testo dell’art. 648 c.p in base alle modifiche (evidenziate in corsivo) della Direttiva UE:

  1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
  2. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
  3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”
    L’accertamento del delitto presupposto
    Una particolare attenzione deve essere posta sull’accertamento del delitto presupposto: infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l’autore dello stesso sia noto (cfr. Cass. n. 9410/1990); da ciò si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.
    Elementi del reato di ricettazione

Venendo agli elementi del reato di ricettazione, il soggetto attivo può essere chiunque, ad eccezione di colui che ha concorso nel reato presupposto, e coincide con colui che pone la condotta così come descritta nell’articolo 648.

A proposito di condotta, la ricettazione si configura come reato a forma vincolata, integrato dall’acquisto, dalla ricezione o dall’occultamento di denaro o cose provenienti da delitto o dall’attività di intermediazione posta in essere a tal fine.

Venendo all’elemento soggettivo, la ricettazione può configurarsi se il soggetto agente è certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto.

Tale consapevolezza, secondo quanto ha statuito la Suprema Corte (con la pronuncia n. 12704/2012) è deducibile da qualsiasi elemento, diretto ovvero indiretto, perciò anche dal comportamento dell’imputato, ovvero dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza.

Ricettazione e incauto acquisto: differenze tra i due reati

L’individuazione dell’elemento soggettivo è importante al fine di distinguere tale figura di reato con quella del favoreggiamento reale e dell’incauto acquisto; dal Favoreggiamento Reale, articolo 379 del Codice Penale, si distingue in quanto quest’ultimo è caratterizzato dal fatto che l’ipotetica ricezione della cosa mobile avviene nell’esclusivo interesse dell’autore del reato principale, mentre la differenza con l’incauto acquisto (Acquisto di cose di sospetta provenienza, articolo 712 Codice Penale, reato contravvenzionale) consiste nel fatto che l’autore viene punito per una sua negligenza e quindi punito per non aver accertato, prima dell’acquisto, la provenienza illecita del bene.

Il reato di ricettazione: la pena
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La pena prevista per la fattispecie base del reato di ricettazione è quella della reclusione da due a otto anni e della multa da 516 euro a 10.329 euro.

In altri casi, invece, la pena è aumentata. Si tratta delle ipotesi in cui il fatto riguarda denaro o cose che provengono da rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, c.p., di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, c.p. o di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

Reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 300 a euro 6.000 se il reato presupposto è di natura contravvenzionale ed è punito con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pena più alta se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Durata della reclusione e delle sanzioni ridotte infine per i casi di particolare tenuità in base alle pene previste per il delitto o la contravvenzione presupposti.
Il regime sanzionatorio del reato di ricettazione

Il primo comma dell’articolo 648 del codice penale prevede il regime sanzionatorio della reclusione da due anni ad otto e con la multa da 516 euro ad euro 10.329.

Con il Decreto Legislativo 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, è stata aggiunta l’aggravante della pena nel caso in cui la cosa mobile provenga dal delitto di rapina aggravata, articolo 628, III comma, c.p., di estorsione ai sensi dell’articolo 629, II comma, c.p., furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, I comma, n. 7-bis.

Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673 ha aggiunto l’aggravante del reato commesso nell’esercizio di un’attività professionale e l’attenuante che varia in base alla pena prevista per il reato presupposto.

Pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 se il fatto riguarda denaro o cose che provengono da un reato contravvenzionale punito con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Pena aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

E infine quando il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La giurisprudenza sul reato di ricettazione

La giurisprudenza sul reato di ricettazione è ricca e significativa.

Con la sentenza 27983/2019, ad esempio, la Corte di cassazione ha ritenuto provato l’elemento psicologico della fattispecie delittuosa in esame dall’accettazione di una proposta contrattuale che sarebbe altrimenti ingiustificabile.

Possiamo poi segnalare la sentenza del 14 novembre 2014 n. 47129, con la quale la Corte ha affermato che non è escluso dall’ipotesi della ricettazione l’avere guidato un’autovettura munita di falso certificato di autorizzazione al transito al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi rilasciato ad una persona defunta.

Inoltre merita di essere segnalata la pronuncia di legittimità numero 42866/2017, che ha chiarito che la particolare tenuità, che rende meno severa la pena per la ricettazione, deve essere desunta da una valutazione dei fatti complessiva e nella quale siano ricompresi anche le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res”.

Tra le pronunce più recenti, citiamo infine la sentenza n. 3233/2021, che ha ribadito che quando un soggetto, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633).


Fonte Studio Cataldi

15 Nov

Presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Di Annamaria Villafrate

Sì definitivo del Governo al decreto che adegua la normativa interna alla Direttiva UE sulle garanzie della presunzione d’innocenza. Ecco cosa cambia
cartello di innocenza

Il termine “colpevole”, dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2021 del dlgs che recepisce la Direttiva (UE) 2016/343, non potrà essere pronunciato fino a quando a dichiararlo non sarà una sentenza definitiva di condanna.

Ricordiamo che alla Presidenza, in data 6 agosto 2021, era stato trasmesso l’atto del Governo n. 285 (con relazione illustrativa sotto allegati) ossia lo schema di decreto legislativo contenente le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa interna alla Direttiva UE 2016/343, con l’obiettivo di rafforzare alcuni aspetti della presunzione d’innocenza. Testo che di recente ha ricevuto il parere positivo (sotto allegato) della Commissione Giustizia, anche se condizionato da alcune modifiche. Ripercorriamo l’iter di qusto importante provvedimento, analizzando il contenuto originario dell’atto presentato dal Governo, il parere della Commissione Giustizia e infine che cosa cambierà in relazione alla disciplina sulla presunzione di innocenza.

Dichiarazione di colpevolezza da parte delle autorità pubbliche

Dopo il primo articolo, con cui si dà atto dell’integrazione della normativa interna nel rispetto della Direttiva UE 2016/34, il secondo affronta il tema delle “Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale.

La norma in particolare vieta alle pubbliche autorità di utilizzare il termine “colpevole” per indicare un indagato o un soggetto imputato di un reato fino a quando tale condizione non sarà accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

In caso di violazione di detto divieto all’interessato spetterà il risarcimento del danno e il diritto di ottenere la rettifica di quanto dichiarato, mentre chi ha trasgredito sarà soggetto alle relative sanzioni penali e disciplinari.

Se la richiesta di rettifica si rivelerà fondata, chi ha reso la dichiarazione di colpevolezza procederà alla rettifica immediatamente o nel limite massimo della 48 ore dalla richiesta, informando chi ha formulato detta richiesta. L’ autorità dovrà anche rendere pubblica la rettifica nelle stesse modalità con cui ha reso la dichiarazione, se poi non sarà possibile, sarà necessario rendere nota la rettifica in modo che abbia comunque lo stesso rilievo e grado di diffusione.

Se poi l’istanza non dovesse essere accolta o se la rettifica non dovesse rispettare le modalità indicate, l’interessato potrà rivolgersi al tribunale e agire con un procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p. per ottenere la pubblicazione della rettifica nelle modalità previste dal presente articolo.

Rapporti del PM con gli organi dell’informazione

L’art. 3 dello schema di dlgs interviene invece sull’art. 5 del dlgs n. 106/2006, che contiene le “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero”. Norma dedicata ai rapporti del PM con gli organi dell’informazione e che in virtù delle modifiche (evidenziate in corsivo) previste da questo schema di decreto potrebbe assumere la seguente formulazione:

  1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.
  2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

2 bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato e non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

  1. E’ fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio.
  2. bis Nei casi di cui al comma 2 bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 3.

3 ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 2 bis e 3 bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

  1. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.”

Modificato infine anche l’art 6 comma 1 del dlgs n. 106/2006 , che in virtù delle modifiche previste dovrebbe assumere la seguente formulazione: “Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale (l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato) ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all’art. 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.”

Nuovo articolo dedicato alla garanzia della presunzione d’innocenza

Dopo l’articolo 115, all’interno del codice penale, è previsto l’inserimento dell’articolo 115 bis intitolato “Garanzia della presunzione di innocenza.”

L’articolo, al comma 1 (fatti salvi casi in cui deve essere dichiarata la penale responsabilità dell’imputato o quando il Pm compie atti finalizzati a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato) vieta che l’imputato e l’indagato vengano indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non venga accertata definitivamente con sentenza o decreto penale irrevocabile di condanna.

Il riferimento alla colpevolezza dell’indagato e dell’imputato devono essere limitati da parte dell’autorità giudiziaria nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi, alle sole indicazioni necessarie a soddisfare requisiti, presupposti e condizioni richieste dalla legge.

Se viene violato il comma 1 l’interessato può chiedere la correzione dei vocaboli utilizzati nel termine di decadenza di 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, se necessario a preservare la sua presunzione d’innocenza.

Il giudice procede alla correzione con decreto motivato entro 48 ore dal deposito dell’istanza e se la richiesta viene avanzata durante le indagini preliminari competente alla correzione è il Gip.

Una volta emanato il provvedimento di correzione viene notificato all’interessato e alle altri parti e comunicato al PM, che entro i 10 giorni successivi, a pena di decadenza, possono presentare opposizione allo stesso giudice che lo ha emanato, che dovrà provvedere in camera di consiglio.

Modificati infine anche l’art. 349 comma 2 c.p e l’art. 474 c.p con l’aggiunta del comma 1 bis.

Il parere della commissione giustizia

Come anticipato sullo schema del decreto illustrato è stato richiesto il parere (sotto allegato), che il 20 ottobre la Commissione Giustizia ha emanato, intervenendo sul testo dello schema, a cui ha apportato le modifiche sotto evidenziate in grassetto:

quando il procuratore della Repubblica mantiene personalmente o tramite un magistrato dell’ufficio a ciò delegato, i rapporti con gli organi di informazione, tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa, è necessario che la decisione di ricorrere a queste ultime sia assunta con atto motivato che deve indicare le particolare ragioni di interesse pubbliche che la giustificano;
la diffusione di informazioni sui procedimenti penale è consentita solo se è necessaria per proseguire le indagini o perché ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico;
il nuovo articolo 3 bis indicato alla lettera c) dell’art. 3 comma 1 deve essere sostituito dal seguente: “Nei casi di cui al comma 2-bis (ovvero se sussistono ragioni specifiche di interesse pubblico o la diffusione delle informazioni è necessaria per proseguire le indagini) il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia a fornire, tramite propri comunicati ufficiali oppure proprie conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi2-bis e 3”;
all’articolo 4 dello schema, dedicato alla garanzia della presunzione di innocenza la Commissione chiede di prevedere un procedimento più snello per correggere l’errore commesso e con il quale è stata violata la presunzione di innocenza del soggetto indagato o imputato;
nel rispetto della Direttiva sul diritto al silenzio e a non autoincriminarsi specificare nell’art. 314 c.p.p “che la condotta dell’indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita”;
modificare il comma 4 del nuovo articolo 115 bis contenuto nello schema di decreto (in base all’art. 10 della Direttiva che si occupa dei mezzi di ricorso) prevedendo che il ricorso contro il decreto che ha disposto la correzione deve essere proposto non al giudice che lo ha emesso, ma all’ufficio del giudice che lo ha emesso.
Cosa cambia sulla presunzione di innocenza dopo il si del Cdm?
Tirando le fila, dopo il si del CdM, la vita degli indagati e degli imputati cambierà decisamente in quanto:
le autorità pubbliche non potranno più presentare i soggetti indagati o imputati appellandoli come “colpevoli”;
solo nel momento in cui interverrà una sentenza penale di condanna definitiva si potrà parlare di “colpevolezza”;
nel caso in cui, detto termine dovesse essere utilizzato, l’indagato o l’imputato potranno chiedere all’autorità di rettificare quanto dichiarato. Se la richiesta sarà fondata l’autorità dovrà provvedere alla rettifica entro 48 ore con le stesse modalità utilizzate per la dichiarazione. Se poi tali modalità non dovessero essere praticabili la rettifica dovrà essere effettuata in modo da avere lo stesso rilievo e diffusione della dichiarazione e della rettifica si dovrà rendere edotto il soggetto interessato;
se poi l’autorità non dovesse effettuare la rettifica o dovesse procedere in un modo diverso da quanto previsto allora il soggetto interessato potrà rivolgersi al tribunale per chiedere la pubblicazione della rettifica.
Limiti stringenti quindi alla possibilità per il Procuratore di diffondere notizie sui procedimenti penali. Tale possibilità sarà consentita solo nel caso in cui sarà strettamente necessario per proseguire le indagini o in presenza di rilevanti ragioni di interesse pubblico. Il Procuratore o un suo delegato potranno rapportarsi con gli organi dell’informazione solo attraverso comunicati ufficiali o conferenze stampa nei casi di maggiore rilievo publico. In entrambi i casi non si potranno utilizzare espressioni lesive della presunzione di innocenza del soggetto.

Anche la stampa naturalmente, quando diffonderà le notizie su un caso giudiziario dovrà fare in modo che la presunzione di innocenza non sia mai messa in dubbio. Stesso rigore formale anche nei provvedimenti emessi durante il procedimento, che verrà meno negli atti che definiranno il giudizio quando il Pm dovrà dimostrare la fondatezza dell’accusa.

Fonte Studio Cataldi

15 Nov

Penale : Art 624 cp è furto asportare oggetti conferiti alle isole rifiuti

Quanto alla dedotta insussistenza del reato di furto per inidoneità della res sottratta a costituire oggetto della condotta, difettandole il presupposto della altruità, la giurisprudenza di legittimità ha riferito tale requisito indispensabile ad integrare il reato anche a materiali raccolti e destinati allo smaltimento, non potendo tale destinazione perciò solo escluderlo (Sez. 5, n. 7301 del 17/12/2014, dep. 2015, Berlingieri, Rv. 262660). Nella stessa linea interpretativa, si è ritenuto che addirittura anche i materiali già in piazzola di smaltimento integrano il delitto di furto (Sez. 5, n. 42822 del 27/6/2014, Sonzogni, Rv. 260101). D’altra parte, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario, è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente (Sez. 5, n. 11107 del 26/2/2015, Di Benedetto, Rv. 263105; Sez. 5, n. 35352 del 20/6/2013, Pollina, Rv. 256955) e tale certa intenzione non può essere dedotta, come detto, dalla sola destinazione dei beni allo smaltimento. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.2051320513 del 13/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:20513PEN)2019, udienza del 22/01/2019, Presidente ZAZA CARLO  Relatore BRANCACCIO MATILDE 

15 Nov

Penale : Art 628 cp Rapina impropria definizione

Il delitto di rapina impropria si realizza con la mera sottrazione del bene. Questa Corte (v. Sez. U., n. 34952 del 19.4.2012, Rv. 253153), difatti, ha avuto modo di osservare che, poiché il comma secondo dell’art. 628 c.p. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, deve ritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso. È configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. La pronuncia appena citata assume speciale importanza non solo per il principio appena richiamato, che ammette la configurabilità del tentativo di rapina impropria, ma anche per aver posto in chiaro un’importante differenza – quanto alla consumazione del reato – tra la fattispecie della rapina propria (art.628 comma 1 c.p.) e quella della rapina impropria (art. 628, comma 2, c.p.). Mentre la rapina propria si consuma (come il furto) solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l’impossessamento della stessa, la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l’impossessamento, il quale non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa ma è richiesto dalla norma incriminatrice – ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria – solo come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità.   Sez. SECONDA PENALE,Sentenza n.1021110211del 08/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:10211PEN)2019,udienza del 16/11/2018,Presidente DE CRESCIENZO UGO Relatore PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA 

9 Nov

Penale : Art. 582 concetto di malattia

Costituisce, invero, “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778): alle enunciate condizioni, è stata ritenuta “malattia” l’insorgenza di una crisi ipertensiva (Sez. 5, n. 54005 del 03/11/2017, Martino, Rv. 271818), di una cefalea post-traumatica (Sez. 5, n. 40428 del 11/06/2009, Lazzarino, Rv. 245378), di una cervicalgia (Sez. 5, n. 34387 del 18/05/2015, Bernazzi, Rv. 264338).

Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.6215 del 17/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:6215PEN), udienza del 14/12/2020, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore TUDINO ALESSANDRINA 

9 Nov

Penale : Art. 341 bis cp oltraggio a PU

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale “possano” essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546).snpen2019721359O   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.2135921359 del 16/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:21359PEN)2019, udienza del 28/03/2019, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI  Relatore CALVANESE ERSILIA 

3 Nov

Penale : Art. 625 Esposizione pubblica fede

In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la “res” furtiva (Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 28/01/2020, Rv. 279087).   Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.5778 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5778PEN), udienza del 12/11/2020, Presidente DI SALVO EMANUELE  Relatore DOVERE SALVATORE 

3 Nov

Penale : Art. 419 cp Devastazione e saccheggio

Il delitto di devastazione, previsto e punito dall’art. 419 cod. pen., è un reato contro l’ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che il danno in concreto prodotto sia stato grave, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico (Sez. 1, Sentenza n. 26830 del 08/03/2001, dep. 02/07/2001, Rv. 219899; Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 07/11/2013, dep. 28/01/2014, Rv. 258600). Esso, quindi, si distingue da altre fattispecie di reato poste a tutela del patrimonio precipuamente per la necessità che la condotta comporti una molteplicità indiscriminata di danneggiamenti, dimostrativi di una pericolosità tale da offendere, oltre che il patrimonio, anche e soprattutto l’ordine pubblico. Il buon assetto del vivere civile, cui corrispondono il senso di sicurezza e di tranquillità della collettività, costituisce pertanto il bene giuridico finale tutelato dalla fattispecie di devastazione, che assorbe in sé le offese meno gravi in quanto riferite a beni di minore rilevanza. Questa Corte, proprio in relazione ai fatti oggetto di contestazione, ha affermato che «integra il reato di devastazione previsto dall’art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall’art. 635 stesso codice, in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso» (Sez. 1, Sentenza n. 25104 del 16/04/2004, dep. 03/06/2004, Rv. 228133).   Sez. PRIMA PENALE,Sentenza n.1191211912del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11912PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore ROCCHI GIACOMO 

26 Ott

Penale : Art. 605 Sequestro di persona

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278). È sufficiente l’impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa sotto il profilo spaziale o temporale, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, D.S., Rv. 247884). Il reato, quindi, è certamente integrato dalla condotta di chi, come nella specie, costringa con la forza taluno a salire su un’autovettura, trattenendolo a bordo, contro la sua volontà, per un apprezzabile lasso di tempo che può essere anche “breve” (cfr. Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746)    Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.5914 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5914PEN), udienza del 14/01/2021, Presidente ZAZA CARLO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA