Categoria: Penale

5 Feb

Penale : Art. 707 cp Spiegazione tardiva circa il possesso di strumenti idonei ad aprire serrature

L’imputato, diversamente dal testimone, non ha l’obbligo di dire la verità, ma ha anzi il diritto, oltre che di tacere, anche di mentire nel processo, senza che da ciò possano derivargli conseguenze negative. Si deve pertanto ritenere che una spiegazione “tardiva”, se resa dall’imputato in un momento in cui essa non è più verificabile, nei termini che si sono detti, non è in sé idonea a integrare la giustificazione richiesta dall’art. 707 cod. pen. al fine di escludere la rilevanza penale del possesso degli oggetti (idonei ad aprire o a sforzare serrature) che sono indicati nello stesso articolo. La giustificazione del possesso di tali strumenti deve essere relativa alla loro «attuale destinazione», all’imputato è richiesto di spiegare a cosa gli servissero quegli strumenti nel momento in cui fu fermato e non di dare una spiegazione (quand’anche plausibile) sull’utilizzo che, in genere, veniva fatto degli stessi strumenti, con la conseguenza che il semplice fatto di svolgere un’attività lavorativa che, in astratto, può giustificare l’uso di un determinato strumento non ne rende lecito il porto al di fuori dei casi di immediata utilizzazione dello stesso in detta attività (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, cit.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3742 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3742PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

30 Gen

Penale : Art. 635 cp Danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede

In tema di danneggiamento, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l’agente abbia fatto affidamento sull’ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l’accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l’esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene). (Conf., Sez. 4, n. 10367 del 1990, Rv. 184911 – 01) (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021,); Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.1382 del 11/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1382PEN), udienza del 06/12/2023, Presidente MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA  Relatore PILLA EGLE

23 Gen

Penale : Dolo

La conclusione risulta assolutamente logica anche quanto alla componente psicologica del delitto, alla luce del principio per il quale il dolo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 – 01, in materia di truffa, ma con considerazioni di rilievo generale). Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.1808 del 15/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:1808PEN), udienza del 23/11/2023, Presidente ZAZA CARLO  Relatore DE MARZO GIUSEPPE

8 Gen

Penale : Disagiate condizioni economiche

“il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto dall’art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena” – v., anche, Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, Rv. 253979 ; Sez. 1, n. 5621 del 16/01/2009, Rv. 242445 -. Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.379 del 04/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:379PEN), udienza del 07/11/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore SANTALUCIA GIUSEPPE

29 Dic

Penale : Art. 629 cp  Estorsione ingiusto profitto

Quanto all’elemento del profitto ingiusto e correlativo danno questa Corte ha chiarito che l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, n. 29563 del 17/11/2005, dep. 2006, Rv. 234963-01). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 – 01; Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.50085 del 15/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:50085PEN), udienza del 01/12/2023, Presidente DE SANTIS ANNA MARIA  Relatore AIELLI LUCIA

29 Dic

Penale : Art. 629 cp  Estorsione mediante il cd.cavallo di ritorno

Deve infatti ritenersi integrato il delitto di estorsione ogniqualvolta la vittima del furto si rivolga ad un intermediario per ottenere la restituzione del bene sottratto e soggiaccia, a tal fine, alla richiesta di una somma di denaro. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è storicizzata nel ritenere che possa configurarsi estorsione persino nel caso che sia lo stesso derubato ad offrire una somma di denaro al fine di ottenere la restituzione del bene sottratto (Sez. 2, n. 12245, del 26/4/1978, Rv. 140144; Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Rv. 173800; Sez. 2, n. 6818 del 31/1/2013, Rv. 254501; fino a Sez. 6, n. 59949, del 20/9/2018, Rv. 274508). Il Tribunale distrettuale si è pertanto limitato a fare applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che “integra il delitto di estorsione il fatto del ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 12326 del 11/10/2000, Rv. 217425), in quanto la richiesta di denaro in cambio dell’adempimento dell’obbligo giuridico di restituire, che incombe sull’agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8309 del 24/06/1998, Rv. 211184)”. Orbene, tale principio di diritto opera vieppiù qualora l’iniziativa della richiesta di denaro in cambio della restituzione del bene sottratto pervenga, come nella presente fattispecie, dall’intermediario, incaricato dalla vittima del furto del recupero della res sottratta, salvo che questi non agisca per meri scopi solidaristici, senza alcun tornaconto personale e nell’interesse esclusivo dello spogliato (Sez. 5, n. 40677, del 7/6/2012, Rv. 253714; Sez. 2, n. 6824, del 18/1/2017, Rv. 269117), giacché non muta lo schema tipico che muove la vittima alla disposizione patrimoniale in ragione della minaccia implicita della perdita definitiva del bene. Nella fattispecie, il Tribunale ha quindi avuto cura di precisare, attingendo al patrimonio investigativo, che il ricorrente agì anche nell’interesse degli estortori, veicolando informazioni e richieste verso la vittima. L’opposto convincimento, fondato su una lettura del tutto alternativa ed opposta del coacervo indiziario, non è sostenuto da adeguato conforto documentale di allegazioni.

Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.50020 del 15/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:50020PEN), udienza del 26/10/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore PERROTTI MASSIMO

29 Dic

Penale : Art. 707 cp Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

“In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, essendo irrilevante l’originaria appartenenza di essi ad uno solo dei correi e dovendosi, viceversa, dare rilievo alla possibilità di questi ultimi di servirsene o di aiutare il proprietario a servirsene.” (Sez. 2, Sentenza n. 47686 del 03/10/2018, Lebiati Rv. 274715). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.49994 del 15/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:49994PEN), udienza del 28/11/2023, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE

19 Dic

Penale : Art. 337 cp  Concorso morale in resistenza a PU

Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell’ordine. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell’imputato – a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 337 cod. pen. – il quale pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione ad elastico e cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell’azione posta in esser da taluni di detti ‘supporters’, concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti). Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.49350 del 12/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:49350PEN), udienza del 06/09/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore RUSSO CARMINE

19 Dic

Penale : Art. 635 cp Danneggiamento veicolo di servizio

La perdurante procedibilità di ufficio del delitto di danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede pur dopo l’entrata in vigore del d. Igs 150 del 2022 (il doppio grado di giudizio ha infatti accertato che il Todisco aveva deteriorato un’auto in dotazione della Polizia di Stato, destinata ad un pubblico servizio nonché esposta per necessità alla pubblica fede), così come espressamente previsto dall’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen., inserito nel testo normativo dalla riforma in questione (solo nei casi previsti dal primo comma il delitto è perseguibile a querela, mentre nella fattispecie in esame trattasi del secondo comma n.1). 4. Sebbene al motivo di ricorso siano estranei riferimenti ai giudizi di costituzionalità promossi in relazione al d.lgs 150 del 2022 ed al mancato inserimento del danneggiamento su beni esposti alla pubblica fede nel novero dei reati procedibili a querela di parte, a differenza del furto ugualmente circostanziato, la questione comunque non rileva, posto che il reato, oltre all’essere stato realizzato su un bene esposto alla pubblica fede, è stato commesso su cosa destinata a un pubblico servizio, aggravante che, analogamente al furto, impone la procedibilità di ufficio (artt. 624, terzo comma, 625, primo comma, n.7 cod. pen. richiamato dall’art. 635, secondo comma n. 1 cod. pen.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.49711 del 14/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:49711PEN), udienza del 27/10/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore AGOSTINACCHIO LUIGI

19 Dic

Penale : Art. 628 cp  Rapina Impropria

In tema di rapina impropria integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l’esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180- 01; n. 23888 del 06/07/2020, Rv. 279587-01). Si è, inoltre, precisato che, ai fini dell’integrazione del reato ex art. 628, comma 2, cod.pen., è sufficiente l’utilizzo da parte dell’agente di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, anche solo relativa (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Rv. 284021 – 01;in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, Rv. 263307 – 01; nel senso che la violenza necessaria per l’integrazione dell’elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 255199-01). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.49692 del 14/12/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:49692PEN), udienza del 10/10/2023, Presidente ROSI ELISABETTA  Relatore DE SANTIS ANNA MARIA