Categoria: Penale

9 Nov

Penale : Art. 14 TU Stranieri Giustificato Motivo

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la sussistenza del giustificato motivo, per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni, ai sensi dell’art. 14-ter T.U. imm., deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa; e ha precisato che grava sull’interessato l’onere delle conseguenti comprovanti allegazioni (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679 – 01 Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, El Kadri, Rv. 268101- 01; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, Batir, Rv. 235108-01). , Non risulta che tale onere sia stato soddisfatto in primo grado e neppure in sede di impugnazione l’imputato ha individuato quale sarebbe la cogente ragione, giustificativa della sua permanenza sul territorio nazionale, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.41792 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41792PEN), udienza del 02/05/2023, Presidente BONI MONICA  Relatore MELE MARIA ELENA

9 Nov

Penale : Art. 588 cp Arresto differito rissa commessa in occasione manifestazioni sportive

Il reato di rissa per il quale si procede rientra tra quelli per i quali l’art. 381 cod. proc. pen. prevede l’arresto facoltativo in flagranza e, trattandosi di reato con violenza alla persona commesso in occasione di una manifestazione sportiva, ai sensi dell’art. 8 commi 1-bis e 1-ter, legge n. 401 del 1989, per esso è consentito l’arresto differito. Questa Corte di cassazione ha in passato già affermato la legittimità dell’arresto eseguito a norma dell’art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge 401 del 1989, come modificata dal decreto-legge 24 febbraio 2003 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, in relazione ad episodi di violenza su persone commessi in occasione di manifestazioni sportive, tenuto conto dell’interpretazione autentica dell’art. 6 comma primo della legge 13 dicembre 1989 n. 401, contenuta nell’art. 2-bis, comma 2, della legge 19 ottobre 2001 n. 377 di conversione del decreto-legge 20 agosto 2001 n. 336 (Sez. 6, n. 18263 del 10/02/2004, Bettelli, Rv. 229401) e detto principio è stato ribadito anche con specifico riferimento al reato di rissa aggravata di cui all’art. 588, secondo comma, cod. pen. (Sez. 3, n. 1215 del 15/11/2007, dep. 2008, Azzarito, Rv. 238412).Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.41771 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41771PEN), udienza del 12/09/2023, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore ROMANO MICHELE

9 Nov

Penale : Diffamazione a mezzo internet decorrenza prescrizione

Il delitto di diffamazione tramite inserimento dell’espressione incriminata nel web «ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l’immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l’inserimento nel “web”, con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato»; Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.41726 del 13/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41726PEN), udienza del 12/07/2023, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore BIFULCO DANIELA

9 Nov

Penale : Art. 615 ter cp Bancomat utilizzo skimmer

Da tempo questa Corte ha avuto modo di affermare che integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico la condotta di chi si introduce nel sistema POS predisposto per il pagamento a mezzo carte di credito e bancomat, installando un “microchip” idoneo ad intercettare le comunicazioni informatiche di detto apparato e a scaricarne i dati, per poi successivamente utilizzarli al fine di clonare altre carte. Si è precisato, infatti, richiamando le definizioni contenute nella Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, che le carte di credito, essendo idonee a trasmettere dati informatici, costituiscono un vero e proprio sistema informatico nel momento in cui si connettono all’apparecchiatura POS (Sez. F, n. 43755 del 23/08/2012, Rv. 253583; si vedano sulla nozione di sistema informatico anche Sez. 5, sentenza n. 28214 del 2015 e Sez. 5 n. 4470 del 2020, non massimate; si veda pure Sez. 6, n. 3067 del 04/10/1999, Rv. 214945).Penale Sent. Sez. 5 Num. 29573 Anno 2023Presidente: ZAZA CARLORelatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Data Udienza: 09/03/2023

1 Nov

Penale : Raccomandazione abuso d’ufficio

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non integra il tentativo di abuso di ufficio la condotta del pubblico funzionario che, con “raccomandazioni”, anche articolate ed insistenti, sollecita altri pubblici ufficiali a compiere atti di competenza del loro ufficio, in quanto l’abuso richiesto dall’art.323 cod. pen. deve realizzarsi attraverso l’esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione attribuita (ex plurimis: Sez. 6, n. 5895 del 09/01/2013, Verdini, Rv. 254892 – 01). In tema di concorso di persone nel reato, la mera “raccomandazione” o “segnalazione” non ha di per sé un’efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi, nella specie non dimostrati, che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato (ex plurimis: Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 01; Sez. 6, n. 35661 del 13/4/2005, Berardini, Rv. 232073; Sez. 5, n. 32035 del 16/5/2014, Paccione, Rv. 261753; lo stesso principio è stato affermato da Sez. 6, n. 5777 del 28/9/2006, dep. 2007, Ferrante, Rv. 236059 in altro contesto e da Sez. 4, n. 9930 del 9/9/1985, Macrì, Rv. 170864). Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.40428 del 04/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:40428PEN), udienza del 22/06/2023, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore D’ARCANGELO FABRIZIO

1 Nov

Penale : Abuso d’ufficio

L’art. 323 cod. pen., infatti, prevedendo che l’abuso di ufficio debba essere commesso «nello svolgimento delle funzioni o del servizio», circoscrive la punibilità delle condotte abusive alle sole condotte realizzate dal pubblico funzionario nell’ambito della sua attività funzionale, quale espressione dell’attività pubblica a lui affidata. Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato di abuso d’ufficio, è, dunque, necessario che la condotta sia realizzata attraverso l’esercizio del potere pubblico attribuito al soggetto agente, configurando i comportamenti non correlati all’attività funzionale, o meramente occasionati da essa, una mera violazione del dovere di correttezza, non rilevante ai sensi dell’art. 323 cod. pen. anche se in contrasto di interessi con l’attività istituzionale (Sez. 6, n. 14721 del 17/02/2022, Raponi, Rv. 283150 – 01). Quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni non è, invece, configurabile il reato di abuso di ufficio (Sez. 6, n. 1269 del 5/12/2012 (dep. 2013), Marrone, Rv. 254228-01; Sez. 6, n. 5118 del 25/02/1998, Percoco, Rv. 211709 – 01)

26 Ott

Penale : Art. 628 cp  Rapina Impropria

Ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi ed anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l’impiego di un’energia fisica al fine di vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l’intensità della violenza (Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984 Ud. Rv. 166830 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 34276 del 18/06/2021, n.m.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.41377 del 11/10/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:41377PEN), udienza del 05/07/2023, Presidente PETRUZZELLIS ANNA  Relatore FLORIT FRANCESCO

3 Ott

Penale : Diffamazione a mezzo posta elettronica competenza territoriale

Occorre  premettere che quello di diffamazione è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa percepiscono l’espressione offensiva (ex multis Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006, Cicino ed altro, Rv. 234528). Per individuare tale luogo qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica è necessario sottolineare come l’e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione. Diversamente, dunque, a quanto condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008, Tardivo, Rv. 239832; Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 252964) con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricati su siti web o diffusi sui social media, nell’ipotesi dell’invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell’effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un’operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato “scaricato” (e cioè trasferito sul dispositivo dell’utente dell’indirizzo), mentre l’effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 55386 del 22/10/2018, Assirelli, Rv. 274608). Nel caso di specie tale prova è stata raggiunta quantomeno con riguardo a due dei destinatari del messaggio, condizione sufficiente a considerare il luogo di consumazione del reato quello in cui la ricezione del messaggio è avvenuta,Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.38144 del 18/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:38144PEN), udienza del 27/06/2023, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore PISTORELLI LUCA

3 Ott

Penale : Art. 382 cpp Quasi Flagranza

“In tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” ricorre quando l’arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato” (Cass. Sez. 4 n. 1797/2018): ciò che rileva ai fini della valutazione dello stato di flagranza o quasi flagranza, dunque, è se le tracce di reato siano tali da consentire alla polizia giudiziaria di formulare in termini di alta probabilità il giudizio di riferimento del fatto di reato alla persona’(Sez. 5 n. 21494 del 25/02/2021 Cc. (dep. 31/05/2021 ) Rv. 281210 – 019 E’ stato affermato inoltre (Sez. 4 n. 38404 del 19/06/2019 Cc. (dep. 17/09/2019) Rv. 277187 – 01) che in tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza”, costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”. Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.38479 del 21/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:38479PEN), udienza del 07/09/2023, Presidente PICCIALLI PATRIZIA  Relatore FERRANTI DONATELLA

28 Set

Penale : Prodotto e profitto del reato

A tale proposito, già dal 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato su un piano generale che “in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato” (Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv 205707) Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell’azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l’attività delittuosa, che con quest’ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell’attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l’attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell’autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all’intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (vantaggio economico di diretta derivazione del reato, vedi Sez.U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci Rv. 264436 – 01: “Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.”). Prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato. Da quanto si è detto, è del tutto evidente che si può procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.37138 del 12/09/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:37138PEN), udienza del 13/06/2023, Presidente IMPERIALI LUCIANO  Relatore COSCIONI GIUSEPPE