Penale : Art. 707 cp Spiegazione tardiva circa il possesso di strumenti idonei ad aprire serrature

5 Feb

Penale : Art. 707 cp Spiegazione tardiva circa il possesso di strumenti idonei ad aprire serrature

L’imputato, diversamente dal testimone, non ha l’obbligo di dire la verità, ma ha anzi il diritto, oltre che di tacere, anche di mentire nel processo, senza che da ciò possano derivargli conseguenze negative. Si deve pertanto ritenere che una spiegazione “tardiva”, se resa dall’imputato in un momento in cui essa non è più verificabile, nei termini che si sono detti, non è in sé idonea a integrare la giustificazione richiesta dall’art. 707 cod. pen. al fine di escludere la rilevanza penale del possesso degli oggetti (idonei ad aprire o a sforzare serrature) che sono indicati nello stesso articolo. La giustificazione del possesso di tali strumenti deve essere relativa alla loro «attuale destinazione», all’imputato è richiesto di spiegare a cosa gli servissero quegli strumenti nel momento in cui fu fermato e non di dare una spiegazione (quand’anche plausibile) sull’utilizzo che, in genere, veniva fatto degli stessi strumenti, con la conseguenza che il semplice fatto di svolgere un’attività lavorativa che, in astratto, può giustificare l’uso di un determinato strumento non ne rende lecito il porto al di fuori dei casi di immediata utilizzazione dello stesso in detta attività (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, cit.). Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.3742 del 30/01/2024 (ECLI:IT:CASS:2024:3742PEN), udienza del 30/11/2023, Presidente BELTRANI SERGIO  Relatore NICASTRO GIUSEPPE

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