Categoria: Polizia Giudiziaria

23 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 495 cp false dichiarazioni sulla propria identità

«integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l’elemento distintivo del reato di cui all’art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen.» (Cass., Sez. V, n. 7286/2015 del 26/11/2014, Sdiri, Rv 262658; v. altresì Cass., Sez. V, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv 273324, ove si è ribadito che «integra il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta di colui che declini generalità false al “controllore” di un’azienda di trasporto urbano, in quanto le dichiarazioni del privato sono destinate ad incidere direttamente sulla formazione dell’atto pubblico costituito dal verbale di accertamento dell’infrazione»).   Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.7316 del 25/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:7316PEN), udienza del 01/10/2020, Presidente PALLA STEFANO  Relatore MICHELI PAOLO 

23 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 615 ter cp accesso abusivo sistema informatico

«integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema» (Sez. U, n. 4694/2012 del 27/10/2011, Casani, Rv 251269). Con la sentenza Savarese le Sezioni Unite, pronunciandosi in un’ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (615-ter, comma secondo, n. 1), hanno avuto modo di precisare, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che «pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 – 01). I principi espressi per il pubblico funzionario possono essere trasfusi anche al settore privato, nella parte in cui vengono in rilievo i doveri di fedeltà e lealtà del dipendente che connotano indubbiamente anche il rapporto di lavoro privatistico. Pertanto è illecito e abusivo qualsiasi comportamento del dipendente che si ponga in contrasto con i suddetti doveri «manifestandosi in tal modo la “ontologica incompatibilità” dell’accesso al sistema informatico, connaturata ad un utilizzo dello stesso estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, in motivazione). snpen2019518284S  Sez. QUINTA PENALE,Sentenza n.1828418284del 02/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:18284PEN)2019,udienza del 25/03/2019,Presidente CATENA ROSSELLA Relatore TUDINO ALESSANDRINA 

15 Nov

Polizia Giudiziaria : Art 674 cp getto o versamento di cose atte ad offendere

Ove si consideri che il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione di cui all’all’art. 674 cod. pen. è costituito dalla polizia di sicurezza a presidio dell’incolumità pubblica, relativamente all’interesse di prevenire i nocumenti più o meno gravi alle persone derivanti dal getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare o turbare la tranquillità, deve ritenersi, come del resto già affermato da questa Corte, che si verta in tema di reato di pericolo onde sufficiente alla sua integrazione è l’espletamento di una condotta concretamente idonea al nocumento dell’interesse salvaguardato, senza che ne occorra l’offesa effettiva (Sez. 3, n. 25175 del 11/05/2007 – dep. 03/07/2007, Gagliardi, Rv. 237137; Sez. 3, Sentenza n. 46846 del 10/11/2005 – dep. 22/12/2005, Toscano, Rv. 232652, nonché Sez. 3, n. 35885 del 27/09/2006 – dep. 26/10/2006, Cestarelli ed altri, Rv. 235534 che ravvisa la fattispecie criminosa in contestazione ove l’oggetto diretto della condotta siano le cose e solo in via indiretta la persona).    Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.7397 del 25/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:7397PEN), udienza del 11/01/2021, Presidente RAMACCI LUCA  Relatore GALTERIO DONATELLA 

15 Nov

Polizia Giudiziaria : Art 341 bis cp Oltraggio a pubblico ufficiale anche in cella

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno “ius excludendi alios”; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417; Sez. 7, Ord. n. 21506 del 16/03/2017, Roman, Rv. 269781). Ai fini della qualificazione dell’ambiente come luogo aperto al pubblico, è in vero essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l’accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico.snpen2019621163S   Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.2116321163 del 15/05/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:21163PEN)2019, udienza del 12/02/2019, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore MOGINI STEFANO 

9 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 628 si finge poliziotto ed effettua una perquisizione è rapina

La minaccia che integra il delitto di rapina può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male alla persona offesa, ne limiti la libertà di determinazione, così che, il reato sussiste qualora l’agente, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione domiciliare, in tal modo comprimendo la libertà psichica della vittima, per impossessarsi dei beni altrui In tali ipotesi, d’altro canto, le vittime, come nel caso in esame, sono condizionate nelle loro determinazioni volitive dalla minaccia implicita dell’esecuzione della perquisizione e del sequestro, cioè lo spossessamento dei propri beni, poi effettivamente avvenuto, in quanto “il cittadino è disposto ad accettare la violazione dei propri spazi di libertà personale costituzionalmente garantiti (artt. 13 e seg. Cost.) solo nei casi previsti dalla legge. L’inviolabilità del domicilio è sacrificata solo se ed in quanto le perquisizioni e i sequestri, che l’art. 14 Cost., comma 2 consente, avvengano nei casi e nei modi normativamente stabiliti. La rinuncia a reagire all’espletamento di tali gravi lesioni degli spazi di libertà è collegata alla minaccia implicita del loro compimento da parte degli organi statuali anche con la forza, perché a ciò essi sono legittimati. Ma tale minaccia implicita, se viene esplicata da chi tale funzione non riveste, recupera le caratteristiche di illiceità alla cui repressione la norma penale è preposta” (in questi termini la giurisprudenza di legittimità, pacifica sul punto da tempo risalente Sez. 2, n. 20216 del 06/05/2016, Rezaei e altri, Rv. 266751; Sez. 2, n. 948 del 16/12/2009, dep. 2010, Orefice, Rv. 246265; Sez. 2, n. 2112 del 15/01/1999, Scalzi ed altri, Rv. 212787; Sez. 4, n. 11407 del 01/08/1985, Viscardi, Rv. 171231).   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.6579 del 19/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:6579PEN), udienza del 27/11/2020, Presidente CERVADORO MIRELLA  Relatore MONACO MARCO MARIA 

3 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 635 e 624 Danneggiamento e furto con violenza sulle cose differenze

Giova ricordare che, in ordine al rapporto tra danneggiamento e furto con violenza sulle cose, nella giurisprudenza di questa Corte si è dato rilievo al finalismo della condotta (Sez. 6, n. 40351 del 19/09/2001 Rv. 220313) poiché i due reati si distinguono, non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma, appunto, per la finalità della condotta. Occorre, quindi, valutare le modalità dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della res o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275491). 2.1. Nel caso di specie, come premesso, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato agì, impossessandosi della macchina fotografica con l’intento di sottrarla al legittimo possessore onde impedirle di usarla; il danneggiamento fu solo successivo.3. Del pari infondato è il rilievo difensivo con cui si lamenta la carenza del dolo specifico, sostenendosi la mancanza del fine di lucro. Premesso che questo Collegio ritiene che anche la volontà dell’imputato di impedire alla persona offesa di continuare a scattare fotografie, manifestatasi con l’impossessamento della macchina, integra il fine di profitto, e, quindi, il dolo specifico richiesto dall’art. 624 cod. pen. ( se2 II, n. 3675 del 22/03/200   Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.4304 del 03/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4304PEN), udienza del 14/12/2020, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA 

26 Ott

Polizia Giudiziaria : Gravi indizi di colpevolezza

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511). A norma dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n. 31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Si è, al riguardo, affermato che, se la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza attiene al quantum di “prova” idoneo a integrare la condizione minima per l’esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare, e si riferisce al grado di conferma, allo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria, è problema diverso quello delle regole da seguire, in sede di apprezzamento della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., per la valutazione dei dati conoscitivi e, in particolare, della chiamata di correo (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598).   Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.7165 del 15/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7165PEN),udienza del 23/11/2018,Presidente SARNO GIULIO  Relatore SOCCI ANGELO MATTEO 

22 Ott

Polizia Giudiziaria : Art. 10 bis D.Lgs. 286 del 1998

E in vero, viene costantemente affermato da questa Corte che “lo straniero extracomunitario, che sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno, per non incorrere nell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 di ingresso illegale, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato” (Cass. Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, Rv. 249472).    Sez. SETTIMA PENALE, Ordinanza n.5519 del 12/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5519PEN), udienza del 03/12/2020, Presidente BONI MONICA  Relatore TALERICO PALMA 

22 Ott

Polizia Giudiziaria : Art. 13 comma 13 TU Stranieri; il reato non è scriminato anche se lo straniero contrae matrimonio con italiana

“la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall’avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria domiciliata nel territorio nazionale, poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l’autorizzazione alle Autorità italiane” (Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, 17/02/2015, Sinaimeri, Rv. 262347; v., anche, Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011 – dep. 11/01/2012, Goldoni, Rv. 252045); recentemente, il medesimo principio è stato affermato con riferimento al matrimonio di un cittadino straniero espulso che aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana domiciliata nel territorio nazionale (Sez. 1, Sentenza n. 27918 del 30/09/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279640 – 01).    Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.5062 del 09/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5062PEN), udienza del 27/01/2021, Presidente DI TOMASSI MARIASTEFANIA  Relatore ROCCHI GIACOMO