Polizia Giudiziaria : Art. 635 e 624 Danneggiamento e furto con violenza sulle cose differenze

3 Nov

Polizia Giudiziaria : Art. 635 e 624 Danneggiamento e furto con violenza sulle cose differenze

Giova ricordare che, in ordine al rapporto tra danneggiamento e furto con violenza sulle cose, nella giurisprudenza di questa Corte si è dato rilievo al finalismo della condotta (Sez. 6, n. 40351 del 19/09/2001 Rv. 220313) poiché i due reati si distinguono, non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma, appunto, per la finalità della condotta. Occorre, quindi, valutare le modalità dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della res o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275491). 2.1. Nel caso di specie, come premesso, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato agì, impossessandosi della macchina fotografica con l’intento di sottrarla al legittimo possessore onde impedirle di usarla; il danneggiamento fu solo successivo.3. Del pari infondato è il rilievo difensivo con cui si lamenta la carenza del dolo specifico, sostenendosi la mancanza del fine di lucro. Premesso che questo Collegio ritiene che anche la volontà dell’imputato di impedire alla persona offesa di continuare a scattare fotografie, manifestatasi con l’impossessamento della macchina, integra il fine di profitto, e, quindi, il dolo specifico richiesto dall’art. 624 cod. pen. ( se2 II, n. 3675 del 22/03/200   Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.4304 del 03/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4304PEN), udienza del 14/12/2020, Presidente PEZZULLO ROSA  Relatore BELMONTE MARIA TERESA 

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