Codice della strada : Art. 189 CdS Investimento di pedone

19 Gen

Codice della strada : Art. 189 CdS Investimento di pedone

L’art 189 cds ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente (cfr. sez. 4 n. 11195 del 12/2/2015, Rv. 262709; n. 3982 del 12/11/2002, Mancini V., Rv. 223499, in cui la Corte ha precisato che non è necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza e che una diversa interpretazione che collegasse l’obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone limiterebbe l’ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte). In altri termini, poichè l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, è del tutto irrilevante il riscontro della esistenza di un effettivo danno alle persone (cfr. Sez. 4 n. 17220 del 06/03/2012, Rv. 252374). È stato poi chiarito che – affinché il precetto dell’obbligo di fermarsi sia rispettato – occorre che l’agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell’accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell’accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (cfr. sez. 4 n. 9212 del 11/2/2020, Milani anton, Rv. 278606; n. 20235 del 25/1/2006, Mischiatti, Rv. 234581) Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.7926 del 01/03/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:7926PEN), udienza del 05/11/2020, Presidente IZZO FAUSTO  Relatore CIAMPI FRANCESCO MARIA 

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