Penale : Art. 419 cp Devastazione e saccheggio

3 Nov

Penale : Art. 419 cp Devastazione e saccheggio

Il delitto di devastazione, previsto e punito dall’art. 419 cod. pen., è un reato contro l’ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che il danno in concreto prodotto sia stato grave, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico (Sez. 1, Sentenza n. 26830 del 08/03/2001, dep. 02/07/2001, Rv. 219899; Sez. 1, Sentenza n. 3759 del 07/11/2013, dep. 28/01/2014, Rv. 258600). Esso, quindi, si distingue da altre fattispecie di reato poste a tutela del patrimonio precipuamente per la necessità che la condotta comporti una molteplicità indiscriminata di danneggiamenti, dimostrativi di una pericolosità tale da offendere, oltre che il patrimonio, anche e soprattutto l’ordine pubblico. Il buon assetto del vivere civile, cui corrispondono il senso di sicurezza e di tranquillità della collettività, costituisce pertanto il bene giuridico finale tutelato dalla fattispecie di devastazione, che assorbe in sé le offese meno gravi in quanto riferite a beni di minore rilevanza. Questa Corte, proprio in relazione ai fatti oggetto di contestazione, ha affermato che «integra il reato di devastazione previsto dall’art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall’art. 635 stesso codice, in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso» (Sez. 1, Sentenza n. 25104 del 16/04/2004, dep. 03/06/2004, Rv. 228133).   Sez. PRIMA PENALE,Sentenza n.1191211912del 18/03/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:11912PEN)2019,udienza del 18/01/2019,Presidente TARDIO ANGELA Relatore ROCCHI GIACOMO 

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