Penale : Art. 479 cp Falsità ideologica in atto pubblico

21 Mar

Penale : Art. 479 cp Falsità ideologica in atto pubblico

Va infatti ribadito che quello di falsità ideologica in atto pubblico è reato di pericolo per la cui consumazione è sufficiente il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505). E’ dunque indifferente la finalità che ha animato l’agente, non essendo richiesto nè l’animus nocendi, né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, ma altresì quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta alla negligenza o alla incapacità dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza o ad una errata interpretazione di disposizioni normative, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto. Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.9643 del 07/03/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:9643PEN), udienza del 05/12/2022, Presidente DE GREGORIO EDUARDO  Relatore PISTORELLI LUCA

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