Penale : Art. 605 cp sequestro di persona

23 Nov

Penale : Art. 605 cp sequestro di persona

L’elemento materiale del reato di sequestro di persona è la privazione o la limitazione della libertà personale. Il reato è strutturato con formula normativa sintetica, come reato causale puro, in fattispecie a forma libera, attiva o omissiva. Non sono indicate le modalità dell’azione o i mezzi tipici per la realizzazione dell’evento: possono essere impiegati violenza fisica, propria o impropria, ma anche inganno, minaccia, mezzi fraudolenti purché idonei a limitare la libertà personale del soggetto passivo. Il punto nodale è la condotta costrittiva, che deve essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. L’impossibilità per la vittima di recuperare la propria libertà di movimento può anche essere relativa sotto il profilo spaziale o temporale, deve comunque permanere per un tempo “apprezzabile”. Può costituire misura temporale sufficiente ad integrare l’elemento materiale del reato una limitazione della libertà personale protratta per un tempo che può essere di venti minuti (Sez. 1, n. 18186 del 08/04/2009, Lombardo, Rv. 244050) o comunque “breve” (Sez. 5, n. 6488 del 24 gennaio 2005, Di Flavio, Rv. 231422; Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato, diretta ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278; Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058).Va rimarcato, inoltre, che non si verifica l’assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie (non in rilievo nella presente sede cautelare) quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitaneità e fulmineità di un singolo atto, e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l’impossibilità per la parte lesa di sottrarsi al riprendere dell’azione lesiva (Sez. 5, n. 458 del 12/06/2014, dep. 2015, Rv. 263215).    Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.6989 del 23/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:6989PEN), udienza del 28/01/2021, Presidente SABEONE GERARDO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA 

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