Penale : Art. 605 Sequestro di persona

26 Ott

Penale : Art. 605 Sequestro di persona

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l’assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278). È sufficiente l’impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa sotto il profilo spaziale o temporale, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, D.S., Rv. 247884). Il reato, quindi, è certamente integrato dalla condotta di chi, come nella specie, costringa con la forza taluno a salire su un’autovettura, trattenendolo a bordo, contro la sua volontà, per un apprezzabile lasso di tempo che può essere anche “breve” (cfr. Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746)    Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.5914 del 15/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:5914PEN), udienza del 14/01/2021, Presidente ZAZA CARLO  Relatore MOROSINI ELISABETTA MARIA 

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