Penale : Art. 640 e 61 nr 5cp   Truffa contrattuale mancata consegna bene venduto tramite internet e aggravante della minorata difesa

30 Ago

Penale : Art. 640 e 61 nr 5cp   Truffa contrattuale mancata consegna bene venduto tramite internet e aggravante della minorata difesa

Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231-01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01). La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che sussiste l’aggravante della “minorata difesa” – con riferimento alle circostanze di luogo (fisico), note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 5), abbia approfittato – nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line, poichè, in tale caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di forza e di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta; vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01). La distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l’utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l’agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l’aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell’agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice; condotta con la quale l’agente pone in vendita, con le anzidette modalità, un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l’attenzione e l’interesse dell’acquirente che consulta le vetrine virtuali.

Tale era la fattispecie di causa, nella quale il A.A. ha approfittato della distanza tra il luogo in cui si trovava ((Omissis)) e il luogo in cui si trovava l’acquirente (tra (Omissis)), la quale gli ha consentito di non fare sottoporre il prodotto messo in vendita ad alcun controllo preventivo e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta, rendendosi irrintracciabile alla persona offesa dopo avere conseguito la corresponsione del prezzo dell’apparecchio mediante la ricarica della carta Postepay che aveva indicato al C.C.. Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24/05/2023) 16-08-2023, n. 34923

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