Penale : Art. 642 cp Fraudolento danneggiamento di beni assicurati

26 Ott

Penale : Art. 642 cp Fraudolento danneggiamento di beni assicurati

L’indennizzo ed il “vantaggio” indicati dalla norma sono elementi che connotano l’elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico». Pertanto, «l’indennizzo dell’assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall’agente, essendo sufficiente per l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un “vantaggio” – non necessariamente coincidente con l’indennizzo – che discenda direttamente dal contratto di assicurazione» (così Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 33602 del 05/10/2020, La Rosa nonché Sez. 2, n. 11974 del 27/01/2020, Intorre, non massimate). 4.2. La stessa Corte si è anche attenuta al principio in base al quale l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 8170 del 26/02/2020, Bencivenni, non mass.), tale non essendo – ha sostenuto con logica motivazione il giudice di appello – quello che sarebbe conseguito alla liquidazione del danno come indicato nella richiesta rivolta all’assicurazione (“danni agli sportelli sinistri, paraurti, parafango e fanaleria anteriore destra”).   Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.4873 del 08/02/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:4873PEN), udienza del 20/01/2021, Presidente RAGO GEPPINO  Relatore MESSINI D’AGOSTINI PIERO 

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